: La
Corte Costituzionale ha affermato la legittimitą della norma,
mentre il Ministero delle Finanze il carattere interpretativo e
quindi retroattivo. La Cassazione invece ha ritenuto che tale norma
non abbia carattere retroattivo. Tuttavia, non basterebbe per il
passato il solo svolgimento di una attivitą agricola, ma anche
l'elemento soggettivo costituito dalla presenza di un imprenditore
agricolo che dedicasse a tale attivitą i 2/3 del proprio tempo e
ricevesse da essa i 2/3 del proprio reddito da lavoro. In sintesi,
per la Cassazione non risultava obbligatoria la sola iscrizione nei
ruoli previdenziali, ma non anche tali condizioni, condizioni che
dovevano essere dimostrate dal soggetto passivo. Le unisco a titolo
esemplificativo una ordinanza della Corte Costituzionale e due
sentenze della Cassazione. |