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ICI 2006

DOMANDA:

191. All'interno del complesso industriale della "………Spa", sta sorgendo una centrale elettrica che darà energia alla fabbrica ma servirà anche per creare il "teleriscaldamento" per alcuni immobili di …… Ad oggi non è ancora terminata.

Ricordo che il comma 540 della finanziaria per il 2005 aveva disposto che l'accatastamento di questi impianti doveva tenere conto anche degli impianti (turbine, alternatori ecc.) e non solo del fabbricato in sè. Poi si sono susseguite più modifiche e abrogazioni ed io non mi sono più interessato. Mi potrebbe ragguagliare brevemente sulla materia, dandomi i riferimenti normativi vigenti ? In particolare mi interessa sapere se effettivamente le parti mobili" entrano nel computo delle rendite catastali e se l'accatastamento viene fatto in base ai dati contabili o in base alla potenza della centrale (in MW). 

RISPOSTA:

: In sintesi la situazione è descritta nella ordinanza di rinvio alla Corte Costituzionale che allego. Il quadro è il seguente, dapprima la legge finanziaria del 2005 aveva interpreto in forma autentica che tutte le parti mobili fossero da considerarsi per gli immobili del gruppo D; poi tale disposizione generale è stata abrogata e limitata alle centrali elettriche con l'articolo che qui sotto riporto:

DECRETO-LEGGE 31 marzo 2005 n.44 (in Gazz. Uff., 1 aprile , n. 75 ) - Decreto convertito, con modificazioni, in legge 31 maggio 2005, n. 88. - Disposizioni urgenti in materia di enti locali.

Articolo 1

Disposizioni per la salvaguardia finanziaria dei comuni (1)

Art. 1-quinquies.
1. Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , l' articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249 , limitatamente alle centrali elettriche, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell' articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell'attività industriale di cui al periodo precedente anche se fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni di riferimento.
(1) Articolo inserito in sede di conversione dalla legge 31 maggio 2005, n. 88.

Come può verificare dai miei giornalini la Cassazione al momento ha ritenuto corretta tale disposizione di legge. Attendiamo la conferma da parte della Corte Costituzionale, ma al momento non esistono impedimenti per l'applicazione della norma e ciò sino alla eventuale sentenza contraria della Corte Costituzionale.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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