191.
All'interno del complesso industriale della "………Spa", sta sorgendo
una centrale elettrica che darà energia alla fabbrica ma servirà
anche per creare il "teleriscaldamento" per alcuni immobili di …… Ad
oggi non è ancora terminata.
Ricordo che il comma 540 della finanziaria per il 2005 aveva
disposto che l'accatastamento di questi impianti doveva tenere conto
anche degli impianti (turbine, alternatori ecc.) e non solo del
fabbricato in sè. Poi si sono susseguite più modifiche e abrogazioni
ed io non mi sono più interessato. Mi potrebbe ragguagliare
brevemente sulla materia, dandomi i riferimenti normativi vigenti ?
In particolare mi interessa sapere se effettivamente le parti
mobili" entrano nel computo delle rendite catastali e se
l'accatastamento viene fatto in base ai dati contabili o in base
alla potenza della centrale (in MW). |
: In
sintesi la situazione è descritta nella ordinanza di rinvio alla
Corte Costituzionale che allego. Il quadro è il seguente, dapprima
la legge finanziaria del 2005 aveva interpreto in forma autentica
che tutte le parti mobili fossero da considerarsi per gli immobili
del gruppo D; poi tale disposizione generale è stata abrogata e
limitata alle centrali elettriche con l'articolo che qui sotto
riporto:
DECRETO-LEGGE 31 marzo 2005 n.44 (in Gazz.
Uff., 1 aprile , n. 75 ) - Decreto convertito, con modificazioni, in
legge 31 maggio 2005, n. 88.
- Disposizioni urgenti in materia di enti locali.
Articolo 1
Disposizioni per la salvaguardia finanziaria dei comuni (1)
Art.
1-quinquies.
1. Ai sensi e per gli effetti dell'
articolo 1, comma 2, della legge 27
luglio 2000, n. 212 , l'
articolo 4 del regio decreto-legge 13
aprile 1939, n. 652 , convertito, con modificazioni,
dalla
legge 11 agosto 1939, n. 1249
, limitatamente alle centrali elettriche, si interpreta nel senso
che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo
e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via
transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di
unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene
complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita
catastale, ai sensi dell'
articolo 10 del citato regio
decreto-legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri
immobili costruiti per le speciali esigenze dell'attività
industriale di cui al periodo precedente anche se fisicamente non
incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali
interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni
di riferimento.
(1) Articolo inserito in sede di conversione dalla
legge 31 maggio 2005, n. 88.
Come può verificare dai miei giornalini la Cassazione al momento ha
ritenuto corretta tale disposizione di legge. Attendiamo la conferma
da parte della Corte Costituzionale, ma al momento non esistono
impedimenti per l'applicazione della norma e ciò sino alla eventuale
sentenza contraria della Corte Costituzionale. |