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ICI 2006

DOMANDA:

192. Si evidenzia una problematica relativa all’erogazione dei compensi incentivanti ai fini ICI, in particolare rispetto alla questione lordo/netto.

Per quanto riguarda i compensi incentivanti ICI non esiste una specifica disposizione legislativa, come invece c’è per i lavori pubblici e per i compensi professionali degli avvocati.

Per i lavori pubblici la disciplina è dettata dall’art. 92 comma 5 del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163. Nell’ambito di questa dettagliata disciplina si fa riferimento  ad una percentuale del 2%( è stata aumentata passando dal 1,5 al 2 ) comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali.

Sempre di oneri  previdenziali e assistenziali e sempre per i  LL.PP si fa  riferimento nella Finanziaria 2006, art. 1 comma 207.

In tale ultima disposizione di legge all’art. 1 comma 208 per i compensi professionali dei legali si fa riferimento agli oneri riflessi.

Questa differenziazione comporta che mentre per i LL.PP.  l’IRAP (pari all’8,50%) è a carico dell’Amministrazione Comunale, per i legali è a carico degli stessi.

Ora per quanto riguarda i compensi incentivanti ICI non esiste una disciplina di specie ( a quanto ne so ognuno fa come gli pare). Esiste soltanto un parere ARAN (peraltro antecedente alle leggi sopra citate) sfavorevole ai dipendenti. Nel nostro caso, una volta individuato il compenso da corrispondere  viene effettuata una  trattenuta del 35, 18% sullo stesso ( 8,50 per Irap – 26,68 per oneri assistenziali e previdenziali).

E’ evidente che non è possibile che alcuni dipendenti sopportino il costo dell’IRAP e altri no.

Che senso ha applicare una normativa di specie come quella sui LL.PP. o sui compensi ai legali, riferite entrambi ad attività di professionisti, ai compensi ICI?

Nel nostro caso i compensi ICI sono legati ad un obiettivo di PEG. Secondo me sono sostanzialmente incentivi alla produttività  che in nulla si differenziano rispetto ad altri incentivi che per l’appunto vengono distribuiti ai dipendenti in occasione del raggiungimento di un obiettivo di PEG.

Se  l’ottica di questa disciplina è il contenimento della spesa queste trattenute  dovrebbero essere effettuate per tutti gli incentivi.

Concludendo ribadisco quanto già evidenziato. Com’è possibile che una normativa di specie relativa a compensi per attività professionali, da erogare obbligatoriamente, sia estesa ai compensi ICI, per i quali non è neppure prevista l’obbligatorietà e che razionalmente si avvicinano agli incentivi per la produttività.

Non so se sei d’accordo con queste considerazioni, ma credo sia necessario un  intervento chiarificatore.

RISPOSTA:

: La lettera p) del comma 1 dello articolo 59 del D.Lgs.n.446/97 così dispone:” p) prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto.”

Ne consegue che l’incentivo attribuito ai dipendenti dello ufficio tributi, peraltro concedibile unicamente come facoltà dal Comune, costituiscono una parte del maggior fondo previsto dalla citata normativa.

Basterebbe per risolvere la questione aumentare individualmente il fondo incentivante, così che il  compenso lordo di ciascun partecipante al progetto incentivante, risulti al netto già scontato degli oneri tributari e previdenziali.

In conclusione, la matematica aiuta a superare tali disagi, sempre che il comune voglia determinare risorse maggiori da destinare al fondo, in grado di finanziare anche gli oneri previdenziali e tributari dovuti dai singoli dipendenti.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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