Certamente tale obbligo sussiste, sussistendo, di contro,
irrazionale difformità tra la pratica edilizia e quella catastale.
Peraltro, con tale fusione la categoria e classe catastale
aumentano.
Indirettamente, la mia convinzione trova riscontro nell'obbligo
imposto dalla legge finanziaria 2005 (311 del 2004) del direttore
dei lavori di dichiarare al tecnico comunale gli estremi della
variazione catastale oppure la dichiarazione che i lavori non hanno
comportato variazioni catastali. Infatti, il comma 7 dello articolo
23 del DPR 380 del 2001, al quale sono stati aggiunti due periodi
dal comma 558 dello articolo unico della LF 2005, così dispone:
7.
Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato
rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo
sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al
progetto presentato con la denuncia di inizio attività.
Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della
variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero
dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del
classamento. In assenza di tale documentazione si applica la
sanzione di cui all'articolo
37, comma 5 . |