Già in
partenza si può affermare che l'edificio non è rurale, in quanto non
è rispettata la condizione posta dalla lettera b) del comma 3 del DL
557/93 convertito dalla legge 133 del 94:
3. Ai
fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti
fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia
abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del
diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero
dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro
titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari
conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche
o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a
seguito di attività svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti
come tali ai fini previdenziali;
b) l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti
di cui alla lettera a) , sulla base di un titolo idoneo, ovvero da
dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo
indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate
lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa
in materia di collocamento ovvero dalle persone addette all'attività
di alpeggio in zone di montagna;
Se il
fabbricato non è accatastato deve essere ordinato l'accatasta,mento
allo urbano, essendo il medesimo allo stato attuale fabbricato ex
rurale. |