corso Magenta, 22 - Brescia - tel. 030 3758827

 

ICI 2006

DOMANDA:

195. Un contribuente presenta nel 1995 un modello 26 in catasto. Da quella data il contribuente dichiara un R.D. e su quello paga In ottobre 2003 il catasto iscrive  il R.D. derivante da quel modello 26: il  R.D. iscritto nel 2003 in catasto è maggiore di quello usato dal contribuente.

1)  il R.D. dichiarato dal contribuente deve essere considerato come presunto? (allo stesso modo di un fabbricato)

2) Se la riposta è affermativa, recupero la differenza di imposta senza applicazione di sanzioni ed interssi?

3) Il R.D. deve essere notificato al contribuente? Nel programma catastale si vede la notifica della rendita del fabbricato ma non mi sembra prevista la notifica dell'iscrizione del R.D.?

RISPOSTA:

Anche per i terreni agricoli trova applicazione il comma 1 dello articolo 74 della legge 342 del 2000, così che in generale le nuove r.c. hanno efficacia dalla data della loro notifica..

Ovviamente, il reddito dominicale in presenza di una variazione deve considerarsi presunto. Ora, l'articolo 30 del DPR 917 del 1986 (TUIR), così dispone in ordine alla efficacia delle variazioni:

2. Le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 1 dell'articolo 29 e hanno effetto da tale anno.
3. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 2 dell'articolo 29 se la denuncia è stata presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo; se la denuncia è stata presentata dopo, dall'anno in cui è stata presentata
.

Sorge ora il problema di come procedere al recupero e se applicare gli interessi moratori e le sanzioni. Ora, anche per i terreni agricoli, vi è l'obbligo del Catasto di notificare la r.c.,, così come previsto dal già citato comma 1 dello articolo 74 della legge 342 del 2000:

Attribuzione o modificazione delle rendite catastali.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'art. 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati.

E' necessario, quindi, acquisire la prova della notifica della r.c. onde procedere al recupero, perché in assenza non sarebbe possibile e neppure sarebbe possibile al Comune sostituirsi al Catasto.

Ritengo comunque che il recupero debba essere realizzato mediante avviso di liquidazione, a decorrere dal 2004, con applicazione di interessi e la sanzione del 30 per cento, ma solo dal periodo successivo delle ricezione formale della relativa notifica..

Nel caso il Catasto non vi abbia ancora provveduto potreste inviare ad esso una nota da me redatta che allego.

In conclusione, il recupero è possibile mediante avviso di liquidazione dal 2004 solo in quanto il Comune sia in grado di dimostrare l'avvenuta notifica della r.c. da parte del catasto. Solo dalla data della notifica si rendono applicabili le sanzioni (del 30 per cento) e degli interessi moratori. Il Comune non può sostituirsi al Catasto nella notifica della r.c., così come indirettamente si evince dalla lettura del comma 1 dello articolo 74 della legge 342 del 2000.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

powered by EUROCOPPE s.r.l.