Anche
per i terreni agricoli trova applicazione il comma 1 dello articolo
74 della legge 342 del 2000, così che in generale le nuove r.c.
hanno efficacia dalla data della loro notifica..
Ovviamente, il reddito dominicale in presenza di una variazione deve
considerarsi presunto. Ora, l'articolo 30 del DPR 917 del 1986
(TUIR), così dispone in ordine alla efficacia delle variazioni:
2. Le
variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio
dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti
indicati nel comma 1 dell'articolo 29 e hanno effetto da tale anno.
3. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno in cui si
sono verificati i fatti indicati nel comma 2 dell'articolo 29 se la
denuncia è stata presentata entro il 31 gennaio dell'anno
successivo; se la denuncia è stata presentata dopo, dall'anno in cui
è stata presentata.
Sorge
ora il problema di come procedere al recupero e se applicare gli
interessi moratori e le sanzioni. Ora, anche per i terreni agricoli,
vi è l'obbligo del Catasto di notificare la r.c.,, così come
previsto dal già citato comma 1 dello articolo 74 della legge 342
del 2000:
Attribuzione o modificazione delle rendite catastali.
1. A
decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o
modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono
efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura
dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari
della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui
all'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e
successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'art. 2,
comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell'avvenuta
notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione
ai comuni interessati.
E'
necessario, quindi, acquisire la prova della notifica della r.c.
onde procedere al recupero, perché in assenza non sarebbe possibile
e neppure sarebbe possibile al Comune sostituirsi al Catasto.
Ritengo comunque che il recupero debba essere realizzato mediante
avviso di liquidazione, a decorrere dal 2004, con applicazione di
interessi e la sanzione del 30 per cento, ma solo dal periodo
successivo delle ricezione formale della relativa notifica..
Nel
caso il Catasto non vi abbia ancora provveduto potreste inviare ad
esso una nota da me redatta che allego.
In
conclusione, il recupero è possibile mediante avviso di liquidazione
dal 2004 solo in quanto il Comune sia in grado di dimostrare
l'avvenuta notifica della r.c. da parte del catasto. Solo dalla data
della notifica si rendono applicabili le sanzioni (del 30 per cento)
e degli interessi moratori. Il Comune non può sostituirsi al Catasto
nella notifica della r.c., così come indirettamente si evince dalla
lettura del comma 1 dello articolo 74 della legge 342 del 2000. |