: La
nuova riformulazione della lettera i) dello articolo 7 del
D.Lgs.n.504/92, anche se mal fatta, riporta la fattispecie di
esenzione in argomento alla originaria disciplina, con la
conseguenza che l'esenzione trova applicazione allorché siano
soddisfatte le due condizioni, quella
oggettiva, ossia l'utilizzo non per fini commerciali della struttura
e quella soggettiva ossia l'utilizzazione di un Ente non commerciale
che non abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di una
attività commerciale. Ulteriore condizione possibile da inserire nel
regolamento
comunale è quella di limitare l'esenzione quando vi sia coincidenza
fra Ente non commerciale possessore e quello utilizzatore,
condizione questa che se inserita nel vostro regolamento
escluderebbe già da subito l'applicazione della esenzione. Ammesso
che non vi sia, le due condizioni sopra esposte debbano essere
ricercate nell'Ente non commerciale utilizzatore, mediante
comodato, che comunque dovrà essere registrato. Ora, se trattasi di
Ente religioso la condizione soggettiva è soddisfatta, mentre non è
soddisfatta quella oggettiva, posto che ivi si svolge una attività
economica, realizzata mediante la percezione di rette. La Cassazione
ha più volte affermato
l'assoggettamento anche degli Enti religiosi quando la struttura da'
luogo alla percezione di rette, essendo le medesime entrate di
natura commerciale, così come definite dal DPR 917/86.
Ora, nonostante l'onere della prova della esenzione ricada sul
possessore, il Comune potrà dimostrare l'utilizzo commerciale
mediante l'iscrizione dell'IVA dello utilizzatore, anche se esente
per tale tributo.
Nel caso non risulti iscritto all'IVA, segnali alla Agenzia delle
Entrate la violazione e sulla base degli accertamenti neghi il
diritto alla esenzione.
In conclusione, se il regolamento del Comune prevede l'utilizzo
diretto dell'Ente proprietario è automatica l'esclusione, se invece
il Comune non l'ha previsto (e se del caso si consiglia di variare
il regolamento per la prossima annualità), va comunque negata
l'esenzione per carenza oggettiva, comprovabile dal Comune in base
alle risultanze della anagrafe tributaria oppure mediante
accertamenti dei fatti esposti (rette). |