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ICI 2006

DOMANDA:
196. Le sarei grato se potesse fornirmi un chiarimento in merito alla soggettività passiva ai fini  ici di immobili concessi in comodato gratuito da un istituto religioso (iscritto fra l'altro nel
registro delle OnLu) ad un altro ordine religioso ed utilizzati da quest'ultimo come istituti di istruzione, primaria e secondaria con versamento di laute rette da parte dei fruitori. Quale dovrebbe essere il trattamento da riservare da parte del Comune e quale documentazione potrebbe eventualmente essere richiesta per comprovare la debenza del tributo o l'esenzione?
Nella diversa ipotesi di immobili posseduti e utilizzati da un altro ordine religioso ed utilizzati prevalentemente  come convitto e alloggio (a pagamento) quale dovrebbe essere viceversa il nostro comportamento?
RISPOSTA:

: La nuova riformulazione della lettera i) dello articolo 7 del D.Lgs.n.504/92, anche se mal fatta, riporta la fattispecie di esenzione in argomento alla originaria disciplina, con la conseguenza che l'esenzione trova applicazione allorché siano soddisfatte le due condizioni, quella
oggettiva, ossia l'utilizzo non per fini commerciali della struttura e quella soggettiva ossia l'utilizzazione di un Ente non commerciale che non abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di una attività commerciale. Ulteriore condizione possibile da inserire nel regolamento
comunale è quella di limitare l'esenzione  quando vi sia coincidenza fra Ente non commerciale possessore e quello utilizzatore, condizione questa che se inserita nel vostro regolamento escluderebbe già da subito l'applicazione della esenzione. Ammesso che non vi sia, le due condizioni sopra esposte debbano essere ricercate nell'Ente non commerciale utilizzatore, mediante
comodato, che comunque dovrà essere registrato. Ora, se trattasi di Ente religioso la condizione soggettiva è soddisfatta, mentre non è soddisfatta quella oggettiva, posto che ivi si svolge una attività economica, realizzata mediante la percezione di rette. La Cassazione ha più volte affermato
l'assoggettamento anche degli Enti religiosi quando la struttura da' luogo alla percezione di rette, essendo le medesime entrate di natura commerciale, così come definite dal DPR 917/86.

Ora, nonostante l'onere della prova della esenzione ricada sul possessore, il Comune potrà dimostrare l'utilizzo commerciale mediante l'iscrizione dell'IVA dello utilizzatore, anche se esente per tale tributo.

Nel caso non risulti iscritto all'IVA, segnali alla Agenzia delle Entrate la violazione e sulla base degli accertamenti neghi il diritto alla esenzione.

In conclusione, se il regolamento del Comune prevede l'utilizzo diretto dell'Ente proprietario è automatica l'esclusione, se invece il Comune non l'ha previsto (e se del caso si consiglia di variare il regolamento per la prossima annualità), va comunque negata l'esenzione per carenza oggettiva, comprovabile dal Comune in base alle risultanze della anagrafe tributaria oppure mediante accertamenti dei fatti esposti (rette).

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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