197.
Nel nostro Comune si sono verificati vari casi in cui il Catasto di
Verona ha rettificato, entro il termine stabilito dei 12 mesi, la
rendita DOCFA che era stata iscritta dai proprietari, indicando
nella visura "Rettifica d'ufficio classamento e rendita (DM.
701/94)" e notificandola regolarmente ai proprietari interessati (in
taluni casi con differenze notevoli, come per es. un capannone
accatastato dal proprietario in data 11/03/2005 come C/2 con rendita
di Euro 874,98 e rettificata dal catasto in data 13/01/2006 come D/7
con rendita di Euro 8.876,00, notificata dall'UTE in data 21/02/2006
e divenuta definitiva in quanto la Ditta non ha ricorso avverso tale
attribuzione)
Ora alcuni proprietari sostengono che tali variazioni debbano
decorrere dalla data della messa in atti, in quanto la visura
riporta come descrizione variazione d'ufficio n..... in atti dal
13/01/2006, citando a tale proposito la sentenza Cassazione n.
13077 del 13/06/2005 (che però fa riferimento all'immobile di
categoria D considerato con il valore contabile fino a quando viene
attribuita la rendita catastale e comunque non entra nel merito di
una differenza tra rendita DOCFA e rendita attribuita dall'UTE).
Nel
caso la Ditta non abbia scritture contabili, si chiede se la
rettifica effettuata dall'UTE sulla rendita DOCFA ai sensi DM.
701/94 abbia efficacia retroattiva (cioè fin dall'inizio
dell'accatastamento dell'immobile con procedura DOCFA,
ossia dal 11/03/2005 nel caso sopraindicato) ovvero debba avere
efficacia dalla messa in atti da parte dell'UTE, come sostenuto dal
contribuente.
Qualora invece la Ditta proprietaria (trattasi di società s.a.s.)
fornisca delle scritture contabili (semprechè siano sufficientemente
attendibili) relative a tale immobile, si chiede se ci siano le
condizioni per procedere ad un accertamento in rettifica (con
relative sanzioni ed interessi) per il periodo dal 11/03/2005 al
13/01/2006.
A
quale specifica normativa o circolari esplicative o Sentenze
possiamo avvalerci in entrambi i casi soprariportati? |