corso Magenta, 22 - Brescia - tel. 030 3758827

 

ICI 2006

DOMANDA:

197. Nel nostro Comune si sono verificati vari casi in cui il Catasto di Verona ha rettificato, entro il termine stabilito dei 12 mesi, la rendita DOCFA che era stata iscritta dai proprietari, indicando nella visura "Rettifica d'ufficio classamento e rendita (DM. 701/94)" e notificandola regolarmente ai proprietari interessati (in taluni casi con differenze notevoli, come per es. un capannone accatastato dal proprietario in data 11/03/2005 come C/2 con rendita di Euro 874,98 e rettificata dal catasto in data 13/01/2006 come D/7 con rendita di Euro 8.876,00, notificata dall'UTE in data 21/02/2006 e divenuta definitiva in quanto la Ditta non ha ricorso avverso tale attribuzione) 

Ora alcuni proprietari sostengono che tali variazioni debbano decorrere dalla data della messa in atti, in quanto la visura riporta come descrizione variazione d'ufficio n..... in atti dal 13/01/2006, citando a tale proposito la sentenza Cassazione n. 13077 del 13/06/2005 (che però fa riferimento all'immobile di categoria D considerato con il valore contabile fino a quando viene attribuita la rendita catastale e comunque non entra nel merito di una differenza tra rendita DOCFA e rendita attribuita dall'UTE).

Nel caso la Ditta non abbia scritture contabili, si chiede se la rettifica effettuata dall'UTE sulla rendita DOCFA ai sensi DM. 701/94 abbia efficacia retroattiva (cioè fin dall'inizio dell'accatastamento dell'immobile con procedura DOCFA, ossia dal 11/03/2005 nel caso sopraindicato) ovvero debba avere efficacia dalla messa in atti da parte dell'UTE, come sostenuto dal contribuente.

Qualora invece la Ditta proprietaria (trattasi di società s.a.s.) fornisca delle scritture contabili (semprechè siano sufficientemente attendibili) relative a tale immobile, si chiede se ci siano le condizioni per procedere ad un accertamento in rettifica (con relative sanzioni ed interessi) per il periodo dal 11/03/2005 al 13/01/2006.

A quale specifica normativa o circolari esplicative o Sentenze possiamo avvalerci in entrambi i casi soprariportati?

RISPOSTA:

: Le rettifiche della rendita catastale auto attribuita mediante il DOCFA hanno  efficacia retroattiva e ciò non solo quando la nuova rendita è rettificata entro 12 mesi, ma anche oltre tale termine, ritenendosi dapprima in giurisprudenza e dopo anche dal ministero delle finanze con la circolare n. 7 T del 4 luglio 2005. Si legge in tale circolare che il termine sopraindicato è comunque da intendersi ordinatorio e non perentorio ed è possibile che gli uffici possano .... procedere a rettifica anche se risultano trascorsi 12 mesi previsti dalla norma in esame. Il cambiamento di indirizzo ministeriale trova riscontro ad avviso dello scrivente non solo nella giurisprudenza in materia (CTP di Brescia e CTR Lazio), ma soprattutto nella efficacia retroattiva  prevista, nel caso di difformità catastali della r.c. auto attribuita mediante DOCFA, dal comma 337 dello articolo unico della legge 311 del 2004.

Anzi, secondo il Ministero delle Finanze (circolare n. 136 del 1998) e secondo la giurisprudenza (CTP di Modena, Sezione IV. sentenza n. 60 del 2005) non solo la nuova rendita catastale ha efficacia retroattiva, in sostituzione di quella auto proposta dal contribuente mediante DOCFA, ma risulta applicabile la maggiorazione del 20 per cento prevista dal comma 1 dello articolo 11 del D.lgs.n.504/92 quando la diversità fra rendita catastale proposta e quella rettificata superi il 30 per cento. Se così non fosse uno dichiara quale rendita 1 euro e confidando nei ritardi della PA per un certo periodo eluderebbe il fisco.

Nel caso la r.c. auto attribuita riguardi un fabbricato D sprovvisto di rendita catastale la r.c. catastale rettificata non potrà che avere efficacia se non dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della messa in atti della rendita catastale proposta.

Infine, in ordine alla possibilità di valutare per i fabbricati D le scritture contabili, si precisa che ciò risulterebbe illegittimo e ciò per il fatto che la presenza di una rendita catastale, seppure al momento inidonea, rende inoperabile il criterio contabile e ciò per espressa previsione dei commi 2 e 3 dello articolo 5 del D.Lgfs.n.504/92.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

powered by EUROCOPPE s.r.l.