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ICI 2006

DOMANDA:
198.   Le scrivo per chiederLe un parere in merito alla richiesta di esenzione Ici da parte dell'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia (UNUCI).
Mi permetto di riportare il testo completo della lettera (indirizzata sia al Comune che al Catasto):
La legge 311 del 30.12.2004, pubblicata sulla G.U. del 31.12.2004, elenca, tra gli enti pubblici con finalità culturali, l'Unuci che già operava secondo la legge 70 del 20.03.1975.
Tutte le sezioni periferiche, ovunque situate nel territorio italiano ed estero, svolgono una attività rivolta a raggiungere gli scopi istituzionali previsti dallo Statuto.
L'attività predetta è svolta nelle sedi di proprietà di questo sodalizio.
Pertanto una eventuale errata classificazione dell'unità immobiliare non può giustificare l'applicazione dell'Ici che non è dovuta per sedi classificate B4.
Quello che mi viene chiesto è:
l'immobile essendo classificato in una categoria errata (destinazione ordinaria - gruppo A - categoria A/10 non può scontare dell'esenzione, che invece sconterebbe se fosse classificato nella categoria B/4.
Ora, prima di rispondere che il Comune e in particolar modo l'ufficio Ici non è l'organo competente per attribuire o variare le categorie catastali alle unità immobiliari (in quanto di competenza dell'Agenzia del Territorio - ex U.T.E.), vorrei togliermi un dubbio e cioè:
l'esenzione prevista dall'art.7, lettera i) del D.Lgs 504/92 "gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art.87..." non fà distinzione delle classificazioni immobiliari, pertanto anche un'unità immobiliari classificata in A/10 (uffici) potrebbe essere esentata dal pagamento del tributo se ne ricorrono tutti i presupposti?
Nella risoluzione 2/1242 dd. 25.06.1994 (Min.Fin. Dip. Entrate - Dir. Centr. Fiscalità Locale) si evince che, per l'esenzione di cui all'art. 7, lettera i) del D.Lgs. 504/92, nello o sull'immobile deve essere materialmente ed esclusivamente svolta l'attività espressamente elencata nel suddetto articolo e, pertanto, non possono rientrare nell'ambito di applicazione della norma esonerativa in discorso gli UFFICI, siano essi amministrativi che tecnici, atteso che per essi non sussista il rapporto di stretta immanenza con lo svolgimento dell'attività agevolata.
Da ciò desumo che se l'unità immobiliare "uffici" è in funzione dell'attività agevolativa rientra nell'esenzione di cui alla lettera i), dell'articolo 7 del D.Lgs 504/92?
RISPOSTA:

: giustamente come da Lei rilevato per la concessione della esenzione  non ha rilevanza la categoria catastale dell'immobile ma il rispetto delle condizioni oggettive e soggettive previste dalla lettera i) dello articolo 7 della legge 342 del 2000.

Ora, tale lettera così dispone:

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di  cui   all'articolo   87,  comma 1,  lettera  c),  del  testo  unico delle imposte sui redditi,  approvato  con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,   n.   917,   e successive modificazioni, destinati  esclusivamente  allo    svolgimento    di attivita'     assistenziali,      previdenziali,    sanitarie,     didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche' delle  attivita'  di  cui all'articolo  16,  lettera  a),  della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Tale norma va letta alla luce della recente integrazione intervenuta con la legge di conversione del DL 223 del 2006.:Art. 39.

           Modifica della disciplina di esenzione dall'ICI
 
  1.  All'articolo 7  del  decreto-legge  30 settembre  2005, n. 203, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
  «2-bis.  L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del   decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  504,  
si  intende applicabile  alle  attivita'  indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale.».

In sintesi, l'esenzione in argomento può trovare applicazione solo quando:

a) il possessore è un Ente non commerciale che non abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

b) l'immobile è destinato alle finalità ivi descritte di assistenza assistenziali,      previdenziali,    sanitarie,     didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;

c) quando l'utilizzo non è commerciale, secondo le disposizioni tributarie.

Ora, nel caso descritto è soddisfatta solo la condizione soggettiva posta alla lettera a), mentre non soddisfatte risultano le altre due condizioni e ciò per il fatto che l'uso non è assistenziale, perché ivi si svolge una attività amministrativa e non una attività gratuita di assistenza da svolgersi nei confronti di persone svantaggiate (come del resto da Lei esposto nella nota), e perché l'uso diretto è commerciale, posto che la normativa tributaria considera commerciale il reddito dei fabbricati anche quindi l'uso è diretto.

Se così non fosse, i privati che si associano ed usano congiuntamente una abitazione non dovrebbero pagare l'ICI.

Spero di averLa convinta nel senso che l'esenzione non può trovare corretta applicazione. Più difficile convincere gli interessati perché non c'é peggior sordo di chi non vuole sentire.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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