:
giustamente come da Lei rilevato per la concessione della esenzione
non ha rilevanza la categoria catastale dell'immobile ma il
rispetto delle condizioni oggettive e soggettive previste dalla
lettera i) dello articolo 7 della legge 342 del 2000.
Ora,
tale lettera così dispone:
i) gli
immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma
1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati
esclusivamente allo svolgimento di attivita'
assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche,
ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche' delle
attivita' di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20
maggio 1985, n. 222.
Tale
norma va letta alla luce della recente integrazione intervenuta con
la legge di conversione del DL 223 del 2006.:Art. 39.
Modifica della disciplina di esenzione dall'ICI
1. All'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
si intende applicabile alle attivita' indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale.».
In
sintesi, l'esenzione in argomento può trovare applicazione solo
quando:
a) il
possessore è un Ente non commerciale che non abbia per oggetto
esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
b)
l'immobile è destinato alle finalità ivi descritte di assistenza
assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche,
ricettive, culturali, ricreative e sportive;
c)
quando l'utilizzo non è commerciale, secondo le disposizioni
tributarie.
Ora,
nel caso descritto è soddisfatta solo la condizione soggettiva posta
alla lettera a), mentre non soddisfatte risultano le altre due
condizioni e ciò per il fatto che l'uso non è assistenziale, perché
ivi si svolge una attività amministrativa e non una attività
gratuita di assistenza da svolgersi nei confronti di persone
svantaggiate (come del resto da Lei esposto nella nota), e perché
l'uso diretto è commerciale, posto che la normativa tributaria
considera commerciale il reddito dei fabbricati anche quindi l'uso è
diretto.
Se
così non fosse, i privati che si associano ed usano congiuntamente
una abitazione non dovrebbero pagare l'ICI.
Spero
di averLa convinta nel senso che l'esenzione non può trovare
corretta applicazione. Più difficile convincere gli interessati
perché non c'é peggior sordo di chi non vuole sentire. |