201. una ditta nostra contribuente ha
acquistato da un privato data 18/02/2003 un fabbricato gruppo D; ha
poi provveduto a presentare regolare dichiarazione al nostro ufficio
indicando come rendita di questo fabbricato euro 7.696. ha seguito
di un accertamento in catasto mi sono però accorto che tale
fabbricato ha ottenuto questa rendita solo in data 15/08/2003
(precisamente i DATI DERIVANTI DA riportano: VARIAZIONE DEL
15/08/2003 n….. in atti dal 28/08/2003 COLLAUDO DOCFA IST..) mentre
lo stadio precedente presenteva una rendita di Euro 13.540 a seguito
di (anche qui riporto testualmente i dati catastali) “VARIAZIONE DEL
22/01/2003 n….in atti dal 22/01/20063 prot… FUSIONE AMPLIAMENTO”.
A seguito di tale verifica ho provveduto ad
emettere avviso di accertamento in rettifica per le mensilità in cui
a mio parere è stata in vigore la precedente rendita, ma ora la
ditta mi chiede di annullare il provvedimento in quanto
successivamente alla stipula della compravendita (che è posteriore
alla presentazione del Docfa) è stato riscontrato un errore di
applicazione del principio dell’estimo catastale e, a detta del
contribuente, l’agenzia ha riscontrato l’errore (anche se leggendo i
dati della visura compaiono due variazioni con n. diversi) e ha
provveduto a rettificare la rendita proposta (anche se in visura
compare solo il riferimento al collaudo ma non è espressamente
indicato il termine rettifica). In definitiva il contribuente
sostiene che il provvedimento deve essere annullato poiché la
rendita che hanno utilizzato non costituisce un nuovo classamento ma
solo una rettifica della precedente (quindi attribuisce a questo
collaudo una validità retroattiva).
Come ritiene più corretto comportarsi? Devo
annullare il provvedimento? |
: Punto centrale di valutazione del caso di cui
trattasi è stabilire se la modificazione della rendita catastale in
precedenza auto attribuitasi dal possessore sia conseguente o meno
ad errore materiale o di calcolo. Infatti, qualora sia riscontrato
che la precedente rendita catastale sia affetta da tale vizio, la
nuova e minore rendita catastale ha efficacia retroattiva. In senso
conforme si è espressa sia la Cassazione con sentenza n. 15862 del
2005, che allego, nonché la CTR del Lazio con la sentenza n. 189 del
2005 e lo stesso Ministero delle Finanze con la Circolare n. 11T del
2005. La predetta circolare distingue a ben vedere tra rettifica da
revisione. La prima avrebbe efficacia retroattiva, mentre la seconda
successiva.
Dal punto di vista meramente formale potrebbe
eccepirsi che nei caso esaminati dai soggetti sopra indicati si era
in presenza o di un ricorso o di una istanza di autotutela.
Tuttavia, la ristrettezza del periodo temporale intercorrente fra le
due rendite catastali mi porta a suggerire di annullare gli atti di
accertamento sempre che il comune sia in grado di comprendere
l'errore materiale presente nella previgente r.c. Poiché quella
vecchia era circa il doppio di quella nuova non è che per la prima
sia stata moltiplicata la r.c. x100 anziché per 50? |