La
norma è variata. Ora, l'articolo 14 del D.Lgs.n.504/92 non pone
quale condizione temporale il termine di 60 giorni, ma entro il
termine per ricorrere, con la conseguenza che nei 60 giorni non
debbono essere contati
quelli decorrenti dal 1° di agosto al 15 settembre.
In conclusione, il contribuente ha tempo sino al 20 ottobre per
avere diritto a tale riduzione (25 giorni luglio + 15 settembre + 20
ottobre=60). |