206.
Il Comune di ……..ha adottato con delibera consiliare in data
09.04.1999 il progetto di variante Generale al Piano Regolatore
Generale;
- con deliberazioni in data 18-19-20 settembre 2000 il
Consiglio ha deciso sulle osservazioni prevenute;
- in data 20.12.2000 il Comune ha presentato alla Regione la
domanda di approvazione dello strumento urbanistico;
- con nota pervenuta il 17.01.2002 la Regione ha comunicato
l’avvenuta conclusione dell’istruttoria e l’approvazione del PRG da
parte della Giunta Regionale con deliberazione in data 21.12.2001;
- la predetta deliberazione regionale è stata pubblicato sul
BURL il 03.04.2002
- L’ufficio tecnico non ha provveduto a comunicare ai
proprietari le modifiche intervenute sui terreni, come previsto
dalla Legge Finanziaria 2003 n. 289/2002;
considerato che l’Amministrazione comunale per l’anno in corso ha
individuato tra le linee di programmazione la verifica delle aree
fabbricabili ai fini ICI;
si
chiede, anche alla luce dell’art. 36, comma 2 del DL 223/2006:
1)
da che anno è possibile il recupero dell’ICI per:
- omesso versamento e omessa dichiarazione;
- infedele dichiarazione e minore versamento (ad esempio nel
caso in cui il contribuente ha dichiarato e versato su un valore
inferiore al minimo deliberato dal Comune);
2)
le sanzioni e gli interessi sono applicabili e da che data? |
: In
sintesi, è necessario distinguere fra recupero del tributo e
recupero delle sanzioni e degli interessi moratori. Ora, per quanto
concerne il tributo esso è dovuto, alla luce della vigente
normativa, avente la medesima efficacia retroattiva in virtù della
riconosciuta validità di interpretazione autentica, dal 1° gennaio
2001 o dal 2002, mentre le sanzioni, come pure gli interessi, non
risultano recuperabili, determinando la negligenza del comune
(mancata notifica) errore scusabile del contribuente.
Non
essendo dovute le sanzioni nel caso di omessa denuncia, ritengo che
il medesimo trattamento debba essere riservato anche nel caso di
infedele denuncia, determinandosi, di contro, una irrazionale
disparità di trattamento, punendo soltanto coloro che hanno seppur
parzialmente adempiuto e non chi ha totalmente non adempiuto.
Il
recupero si ritiene quindi possibile, nei termini attuali di
decadenza, ossia dal 2001 nel caso di omessa denuncia e dal 2002 nel
caso di infedele denuncia.
Di
contro, le sanzioni potranno essere applicate solo per i minori
versamenti eseguiti dalla data di formale notifica della
edificabilità delle aree ai contribuenti da parte del Comune.
In
conclusione, l'unica difformità tra fattispecie di omessa ed
infedele denuncia deriva dalla decorrerenza del recupero (2001 per
omessa denuncia e 2002 nel caso di infedele denuncia), mentre comune
è la non applicazione di sanzioni ed interessi e ciò sino alla
formale notifica della edificabilità delle aree, obbligo imposto al
Comune dalla richiamata normativa. |