In via
preliminare, si fa rilevare che il decreto ingiuntivo di cui al RD
639 del 1910 è alternativo alla riscossione coattiva mediante ruolo
esattoriale, così che il decreto ingiuntivo non è pagato dal
debitore è necessario ordinare all'ufficiale giudiziario addetto
alle esecuzioni di procedere al pignoramento dei beni del debitore
stesso.
Secondo tesi prevalente, anche alla ingiunzione fiscale trova
applicazione l'articolo 481 del codice di procedura civile che
prevede un termine di efficacia di 90 giorni:
Art. 481
Cessazione dell'efficacia del precetto.
[I]. Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta
giorni dalla sua notificazione [ 480
comma 4] non è iniziata l'esecuzione [
491, 502 comma 2,606, 608 comma 2, 612 comma 1].
Ora, se Lei intende procedere alla iscrizione a ruolo dovrebbe
annullare tale decreto dandone comunicazione al contribuente e
successivamente iscrivere a ruolo il credito citando gli avvisi di
accertamento che hanno formato il credito.
In
ordine alla tardività della iscrizione a ruolo, faccio rilevare non
solo che con il decreto ingiuntivo è stato interrotto il termine di
decadenza, ma che la giurisprudenza al momento formatasi ritiene che
il termine abbia natura non perentoria. |