: Il
comma 3bis dello articolo 9 del DL 557/93 convertito dalla legge 133
del 2004 non prevede tale vincolo. La giurisprudenza per i tributi
erariali, tuttavia, ritiene che non può essere considerata agricola
una attività che non è esercitata sul fondo agricolo.
Altresì, la norma sopra indicata prevede che l'attività sia svolta
entro i limiti di cui allo articolo 29 (ora 32) del DPR 917/86. Il
che vuol dire che almeno il 50 per cento dei prodotti venduti deve
derivare dal fondo agricolo posseduto dal Consorzio. Vi è poi che il
Consorzio non ha dimostrato il rispetto di tale limite e l'onere è
suo.
Il reddito prodotto dal Consorzio, poi, è da considerarsi di impresa
e non agrario, così come previsto dallo articolo 81 del DPR 917/86.
Che almeno vi sia incertezza sul diritto alla esenzione ne da' prova
un disegno di legge da tempo giacente in Parlamento (onorevole
Costa) che vorrebbe esentare le cooperative ed i consorzi agrari (se
fossero già esenti
che bisogno vi sarebbe).
Faccio, altresì, rilevare che ai sensi del DLgs.n.99 del 2004 le
società possono essere si imprenditori agricoli, ma la norma limita
i benefici ai tributi indiretti e non quindi agli edifici rurali,
posto la loro trattazione nel testo unico delle imposte dirette (DPR
917/86).
Per saperne di più consiglio di leggere il paragrafo che ho incluso
nella Guida dei tributi locali 2006.
Tralascio il resto, in quanto il DPR 139 del 1998 è stato trasfuso
nel comma 3bis sopra indicato e le altre osservazioni non hanno
rilevanza. |