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ICI 2006

DOMANDA:
217. Le scrivo questa lettera per avere altre delucidazioni sul porto turistico  di cui Le parlavo al corso di Bergamo della settimana scorsa.

 
Le ricordo che il porto turistico, interamente posseduto da una società di  capitali, distintamente contabilizzato e non accatastato, è stato ricevuto in concessione dalla società stessa nel 2000. Considerando che la legge finanziaria 2001 ha inserito tra i soggetti  passivi anche i concessionari, Le domando se i costi sotto elencati, tutti  regolarmente iscritti nel registro dei beni ammortizzabili, vanno inseriti nella base imponibile Ici:

 - la cessione del diritto di utilizzo fino al 2020 (termine della  concessione) dei posti barca;
- il distributore di carburante utilizzato dalle barche rimessate;
- la gru di alaggio a bandiera;>
- il piazzale e l'area destinati a parcheggio (entrambi pavimentati);
- le recinzioni, inferriate e serrature del porto.
 
RISPOSTA:

: In quanto tali costi sono stati capitalizzati sono rilevanti per la  determinazione del valore contabile.

Tuttavia, Le suggerisco di ordinare l'accatastamento ai sensi del comma 336 della legge 311 del 2004, dando efficacia retroattiva alla r.c. ai sensi del comma 337 della predetta legge. Le ricordo che della questione ne parla anche la circolare 4T del 2006. Le allego un fac simile di atto di contestazione.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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