ICI 2006 |
DOMANDA: |
217. Le scrivo questa lettera per avere altre delucidazioni sul
porto turistico di cui Le parlavo al corso di Bergamo della
settimana scorsa.
Le
ricordo che il porto turistico, interamente posseduto da una società
di capitali, distintamente contabilizzato e non accatastato, è
stato ricevuto in concessione dalla società stessa nel 2000.
Considerando che la legge finanziaria 2001 ha inserito tra i
soggetti passivi anche i concessionari, Le domando se i costi sotto
elencati, tutti regolarmente iscritti nel registro dei beni
ammortizzabili, vanno inseriti nella base imponibile Ici:
- la cessione del diritto di utilizzo fino al 2020 (termine della
concessione) dei posti barca;
- il distributore di carburante utilizzato dalle barche rimessate;
- la gru di alaggio a bandiera;>
- il piazzale e l'area destinati a parcheggio (entrambi
pavimentati);
- le recinzioni, inferriate e serrature del porto.
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RISPOSTA: |
: In
quanto tali costi sono stati capitalizzati sono rilevanti per la
determinazione del valore contabile.
Tuttavia, Le suggerisco di ordinare l'accatastamento ai sensi del
comma 336 della legge 311 del 2004, dando efficacia retroattiva alla
r.c. ai sensi del comma 337 della predetta legge. Le ricordo che
della questione ne parla anche la circolare 4T del 2006. Le allego
un fac simile di atto di contestazione. |
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