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L’ufficio Tributi in data 13/09/2006 procede a notificare ad una
società un avviso di accertamento ICI per infedele denuncia in
quanto alcuni terreni agricoli posseduti al 100% diventano
edificabili a seguito dell’adozione da parte del Consiglio Comunale
del PRG; quest’ultimo viene approvato definitivamente in sede
regionale e pubblicato sul BURL in data 25/06/2003.
Premetto che il momento impositivo per i
terreni che hanno cambiato la loro natura da agricola a edificabile
è stato fatto decorrere dall’adozione del PRG da parte del C.C.; a
tal fine tutti gli interessati sono stati adeguatamente informati
(mediante comunicazione con R.R.) degli adempimenti a loro carico,
indicando tra l’altro i valori minimi di riferimento da applicare
per calcolare l’ICI dovuta (valori molto bassi in quanto l’iter
formativo del PRG risultava ancora in itinere). La predetta
comunicazione è stata ricevuta dalla società in data 16/12/2002;
nonostante ciò gli adempimenti ICI richiesti sono stati ignorati e i
terreni sono stati dichiarati ancora agricoli anche se risultavano
già compresi in un preciso ambito denominato CIS (comparto
d’intervento strategico), finalizzato a completare un sistema
industriale preesistente sul territorio comunale.
In sede di approvazione definitiva dello
strumento urbanistico, la Giunta Regionale modifica d’Ufficio il PRG
intervenendo anche sul predetto comparto, ridimensionando il nuovo
insediamento industriale con stralcio di alcune aree tra cui
anche quelle comunicate a suo tempo alla società de quo.
In data 05/02/2004 la società riceve una
ns. comunicazione, con la quale erroneamente la si informa che in
sede di approvazione definitiva del PRG, le aree di proprietà
ritornano ad essere qualificate agricole.
Pur consapevoli di ciò, si è proceduto
alla notifica dell’avviso di cui trattasi, accertando solo quelle
aree edificabili rimaste tali e corrispondenti a circa mq. 11.000
(contro la superficie iniziale di circa mq. 37.000) e applicando la
sanzione per infedele denuncia con relativi interessi moratori.
Orbene il contribuente non è
intenzionato a pagare le annualità 2002, 2003 e 2004 e relative
sanzioni in quanto la comunicazione del febbraio 2004 lo esenta dal
pagamento dell’ICI; tuttavia è disponibile ad un accordo ovvero
pagare un’unica annualità (2005) con relativa sanzione.
Per contro l’ufficio sostiene che
l’accertamento è corretto in quanto è stato definito considerando la
sola area rimasta a tutt’oggi edificabile (circa mq. undicimila) con
irrogazione delle conseguenti sanzioni in quanto il soggetto passivo
era a conoscenza degli adempimenti ICI a suo carico (ns. lettera del
16/12/2002) pertanto era tenuto a ottemperare a quanto richiesto
(versamenti e presentazione denuncia ICI) per le annualità 2002 e
2003. |
La pretesa tributaria riveste carattere
obbligatorio e quindi non è legittima la sua estinzioni per il solo
fatto che un Ufficio del Comune abbia, per errore materiale,
comunicato al contribuente che tutte le aree possedute sono
divenute non edificabili, a causa della mancata approvazione dello
strumento urbanistico della Regione Lombardia, mentre, di contro, il
predetto Ente ha escluso alcune delle aree da lui possedute, nella
misura di mq 26000, così che, invece, sono divenute del tutto
edificabili le aree possedute corrispondente a mq 11.000.
Caso mai l’errore materiale compiuto dal
predetto ufficio potrà rendere l’errore scusabile, con conseguente
inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi moratori, alla
condizione che l’errore compiuto dal Comune non fosse ravvisabile
dal contribuente con la normale diligenza del buon padre di
famiglia.
Alla luce del fatto descritto, sembra doverosa
la rettifica formale della comunicazione effettuata dall’Ufficio
comunale, chiarendo che rimangono edificabili mq 11.000.
Quale conseguenza di tale rettifica, suggerisco
di annullare gli avvisi di accertamento, portando a conoscenza del
contribuente sia la rettifica della precedenza comunicazione che
l’annullamento degli avvisi di accertamento.
Alla luce di tale annullamento, si suggerisce
dapprima di verificare la disponibilità del contribuente di aderire
alla pretesa dal 2002 senza applicazione delle sanzioni e degli
interessi moratori e nel caso di mancato accordo emettere nuovi
avvisi di accertamento dal 2002, applicando le sanzioni e gli
interessi moratori, lasciando caso mai alla fase contenziosa la
risoluzione della questione.
In conclusione, un errore materiale
compiuto dal Comune non può essere scusante per la non applicazione
del tributo, ma caso mai delle sanzioni e degli interessi moratori,
ma per realizzare al meglio tale obiettivo è necessario avvalersi
della attività di autotutela, rimuovendo gli atti amministrativi già
emessi, in quanto viziati, ed emetterne dei nuovi, alieni da vizi,
nel rispetto dei termini di decadenza stabiliti dalla legge. |