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ICI 2006

DOMANDA:

220. L’ufficio Tributi in data 13/09/2006 procede a notificare ad una società un avviso di accertamento ICI per infedele denuncia in quanto alcuni terreni agricoli posseduti al 100% diventano edificabili a seguito dell’adozione da parte del Consiglio Comunale del PRG; quest’ultimo viene approvato definitivamente in sede regionale e pubblicato sul BURL in data 25/06/2003.

      Premetto che il momento impositivo per i terreni che hanno cambiato la loro natura da agricola a edificabile è stato fatto decorrere dall’adozione del PRG da parte del C.C.; a tal fine tutti gli interessati sono stati adeguatamente informati (mediante comunicazione con R.R.) degli adempimenti a loro carico, indicando tra l’altro i valori minimi di riferimento da applicare per calcolare l’ICI dovuta (valori molto bassi in quanto l’iter formativo del PRG risultava ancora in itinere). La predetta comunicazione è stata ricevuta dalla società in data 16/12/2002; nonostante ciò gli adempimenti ICI richiesti sono stati ignorati e i terreni sono stati dichiarati ancora agricoli anche se risultavano già compresi in un preciso ambito denominato CIS (comparto d’intervento strategico), finalizzato a completare un sistema industriale preesistente sul territorio comunale.

       In sede di approvazione definitiva dello strumento urbanistico, la Giunta Regionale modifica d’Ufficio il PRG intervenendo anche sul predetto comparto, ridimensionando il nuovo insediamento industriale con stralcio di alcune aree tra cui anche quelle comunicate a suo tempo alla società de quo.

       In data 05/02/2004 la società riceve una ns. comunicazione, con la quale erroneamente la si informa che in sede di approvazione definitiva del PRG, le aree di proprietà ritornano ad essere qualificate agricole.

       Pur consapevoli di ciò, si è proceduto alla notifica dell’avviso di cui trattasi, accertando solo quelle aree edificabili rimaste tali e corrispondenti a circa mq. 11.000 (contro la superficie iniziale di circa mq. 37.000) e applicando la sanzione per infedele denuncia con relativi interessi moratori.

       Orbene il contribuente non è intenzionato a pagare le annualità 2002, 2003 e 2004 e relative sanzioni in quanto la comunicazione del febbraio 2004 lo esenta dal pagamento dell’ICI; tuttavia è disponibile ad un accordo ovvero pagare un’unica annualità (2005) con relativa sanzione.

       Per contro l’ufficio sostiene che l’accertamento è corretto in quanto è stato definito considerando la sola area rimasta a tutt’oggi edificabile (circa mq. undicimila) con irrogazione delle conseguenti sanzioni in quanto il soggetto passivo era a conoscenza degli adempimenti ICI a suo carico (ns. lettera del 16/12/2002) pertanto era tenuto a ottemperare a quanto richiesto (versamenti e presentazione denuncia ICI) per le annualità 2002 e 2003.

RISPOSTA:

La pretesa tributaria riveste carattere obbligatorio e quindi non è legittima la sua estinzioni per il solo fatto che un Ufficio del Comune abbia, per errore materiale, comunicato al contribuente che tutte le aree possedute  sono divenute non  edificabili, a causa della mancata approvazione dello strumento urbanistico della Regione Lombardia, mentre, di contro, il predetto Ente ha escluso alcune delle aree da lui possedute, nella misura di mq 26000, così che, invece,  sono divenute del tutto edificabili le aree possedute corrispondente a mq 11.000.

Caso mai l’errore materiale compiuto dal predetto ufficio potrà rendere l’errore scusabile, con conseguente inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi moratori, alla condizione che l’errore compiuto dal Comune non fosse ravvisabile dal contribuente con la normale diligenza del buon padre di famiglia.

Alla luce del fatto descritto, sembra doverosa la rettifica formale della comunicazione effettuata dall’Ufficio comunale, chiarendo che rimangono edificabili mq 11.000.

Quale conseguenza di tale rettifica, suggerisco di annullare gli avvisi di accertamento, portando a conoscenza del contribuente sia la rettifica della precedenza comunicazione che l’annullamento degli avvisi di accertamento.

Alla luce di tale annullamento, si suggerisce dapprima di verificare la disponibilità del contribuente di aderire alla pretesa dal 2002 senza applicazione delle sanzioni e degli interessi moratori e nel caso di mancato accordo emettere nuovi  avvisi di accertamento dal 2002, applicando le sanzioni e gli interessi moratori, lasciando caso mai alla fase contenziosa la risoluzione della questione.

       In conclusione, un errore materiale compiuto dal Comune non può essere scusante per la non applicazione del tributo, ma caso mai delle sanzioni e degli interessi moratori, ma per realizzare al meglio tale obiettivo è necessario avvalersi della attività di autotutela, rimuovendo gli atti amministrativi già emessi, in quanto viziati,  ed emetterne dei nuovi, alieni da vizi, nel rispetto dei termini di decadenza stabiliti dalla legge.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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