: L'articolo 59 del D.Lgs.n.446/97 al riguardo
così prevede:
"4) previsione di una sanzione, comunque non
inferiore a lire 200.000 né superiore a lire 1.000.000 per ciascuna
unità immobiliare, per la omessa comunicazione di cui al numero".
Ora, una interpretazione letterale della norma
porterebbe a ritenere che la sanzione debba essere triplicata,
essendo tre gli inadempimenti compiuti dal contribuente.
Nonostante manchi giurisprudenza in materia io
ritengo applicabile il cumulo sanzionatorio previsto dallo articolo
12 del D.Lgs.n.472/97 che così dispone:
"
Concorso di violazioni e continuazione.
1. È
punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione
più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola
azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a
tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni,
diverse violazioni formali della medesima disposizione.
Ne consegue che per le tre violazione Lei potrà
applicarne solo una, che se applicata nella misura minima sarà pari
a 103 euro + 1/4 ossia pari 128,75, che può essere ridotta ad 1/4 se
interviene adesione (euro 32,19).
Ovviamente, nel caso in cui il contribuente non abbia provveduto a
versare correttamente l'imposta dovuta, dovrà essere applicata
l'ulteriore sanzione sul minor versamento, non riducibile, così come
previsto in via residuale dal comma 2 dello articolo 13 del
D.lgs.n.471/97. |