La
prima cosa da farsi e di non concedere la concessione in sanatoria,
essendo la pratica del condono subordinata anche alla
regolarizzazione fiscale (DOCFA, denuncia e versamento ICI e
denuncia TARSU).
In
secondo luogo Lei potrà recuperare non solo la maggiore imposta
dovuta, ma anche la sanzione del 30 per cento e gli interessi
moratori e ciò a decorrere dalla data in cui il contribuente ha
dichiarato l'esistenza della irregolarità per la quale ha chiesto il
condono.
E' che
se il possessore non ha eseguito la variazione catastale mediante
DOCFA, il Comune non conoscendo la nuova r.c. non è in grado di
liquidare la maggiore imposta dovuta.
In
tale ipotesi, si suggerisce di ordinare la variazione catastale
mediante il procedimento descritto dal comma 336 dello articolo
unico della legge 311 del 2004 e poi dare a tale nuova r.c.
efficacia retroattiva, così come stabilito dal comma 337 della legge
predetta. |