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ICI 2006

DOMANDA:

230. Gli amministratori del mio comune stanno studiando la possibilità di abolire l'ICI sulla prima casa.

Mi hanno chiesto di relazionare in merito alla Giunta.

La mia posizione è molta dubitativa su una possibilità del genere, sostanzialmente per la riserva di legge che regola i limiti del potere regolamentare dei comuni.  La riserva di legge infatti opera

a) sul presupposto (possesso di fabbricati), sul soggetto passivo (proprietario o che gode di diritti reali sull'immobile ed altre situazioni previste per legge), sull'aliquota massima;

b) le esenzioni dall'ICI previste per legge è certo che non siano riducibili; sono invece aumentabili con norma regolamentare?

c) molti comuni, hanno adottato l'aliquota 0 (zero) per quegli immobili concessi dai proprietari al comune  per la soluzione di casi di emergenza abitativa. Formula che so criticata e non accettata con tranquillità del ministero.

d) altri comuni, come il nostro, per raggiungere lo stesso scopo ha, per i casi di cui al punto c), con norma regolamentare, aumentata la detrazione fino alla concorrenza dell'imposta.

    Potrebbe essere questa la via che può percorrere il comune per arrivare alla abrogazione di fatto dell'ICI sulla prima casa o no?

RISPOSTA:

: La soluzione corretta del caso prospettato è connessa alla corretta applicazione da parte del comune del comma 3 dello articolo 58 del D.Lgs.n.446/97, che così dispone:

”Limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere stabilita in misura superiore a euro 258,23 e fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.”

Ne consegue che non risalta legittima la fissazione della aliquota zero per l’abitazione principale, determinandosi in tal modo una  fattispecie di esenzione, la quale può essere introdotta nel nostro ordinamento solo dalla legge statale. Quindi, il Comune potrà realizzare correttamente tale finalità incrementando la detrazione fino a concorrenza della imposta singolarmente dovuta dai contribuenti per l’abitazione principale.

Nel provvedimento dovrà confermare l’aliquota ordinaria applicata nel 2006, indicando quali risorse intende avvalersi per sopperire alla prevista diminuzione del gettito ICI.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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