232.
Un contribuente ha riscattato per una valore di € 45.000 due
fabbricati di tipo “D07” nell’aprile dell’anno 1997 e ha iniziato a
pagare l’ICI in qualità di proprietario dal mese di maggio 1997
sulla base di un valore iniziale(pari a quello di riscatto) di €
45.000 che ha poi aumentato nel corso degli anni.
Si sottolinea il fatto che il locatore(una banca) in
sede di dichiarazione ICI (cessazione) per l’anno 1997 ha dichiarato
il valore dell’immobile pari a 868.000 euro.
Si richiede, pertanto, quale debba essere la base
imponibile di partenza per il calcolo del valore contabile dando per
assodato che non possa essere preso in considerazione il valore di
riscatto che risulta essere quasi 1/20 del valore dichiarato dal
locatore anche in considerazione del fatto che l’evento è
antecedente al 01/01/1998, data di entrata in vigore della
variazione relativa agli immobili in leasing:
1) in
virtù della natura patrimoniale dell’imposta, come affermato
dall’art.58 del D.lgs. 446/1997, la base imponibile del cedente e
del cessionario devono essere uguali, e quindi la base di partenza
deve essere pari ad € 868.000 e andrà aumentata dei costi
incrementativi sostenuti nel corso degli anni successivi;
2)
oppure, anche alla luce di quanto stabilito dalla sentenza della
Corte di Cassazione n.10045 del 01/08/2000, nel caso di riscatto il
valore dell’immobile è dato dal prezzo di riscatto maggiorato dei
canoni periodicamente versati dall’utilizzatore(ma in questo caso
parrebbe che l’imponibile risulterà sicuramente molto inferiore a
quello ipotizzato al punto 1) ed in seguito dei costi incrementativi
sostenuti nel corso degli anni successivi;
Come deve comportarsi l’ufficio e quale sarà la
documentazione da richiedere al contribuente per definire
compiutamente la pratica anche alla luce del fatto che, dall’anno
2005 è stata attribuita ai due immobili una rendita catastale
complessiva di € 18.212 con un’imposta dovuta di circa 6.700 euro
molto maggiore di quella(782 euro) versata dal contribuente per ogni
annualità. |
Si
conviene che la base imponibile ICI degli immobili del Gruppo D,
sprovvisti di rendita catastale al momento del passaggio della
proprietà al locatario, non sia costituito dal prezzo di riscatto,
ma del valore espresso nel contratto di leasing, senza computare gli
interessi contrattuali. Tale principio trova riscontro nella
giurisprudenza prevalente e ulteriormente avvalorato dal principio
da Lei evidenziato.
Del
resto, proprio in virtù dello articolo 58 del D.Lgs.n.446/97,
seguendo la tesi del contribuente, se il riscatto fosse stato
esercitato dopo il primo gennaio 1998, si avrebbe l’assurda
soluzione che il medesimo soggetto passivo, solo per il fatto di
essere divenuto proprietario del bene, in luogo di essere solo
locatario, avrebbe una base imponibile diversa e molto minore.
Infatti, come locatario il valore sarebbe quello contabile e quindi
il valore pieno del contratto di leasing, mentre divenendo
proprietario il valore sarebbe solo quello di riscatto, il quale
come da Lei evidenziato rappresenta solo una parte del valore del
bene.
Anche
la giurisprudenza più recente, oltre che la Cassazione (anche se sue
pronunce sono riferite principalmente all’INVIM), ha confermato che
il prezzo di riscatto non costituisce la base imponibile del bene
dopo il passaggio di proprietà al locatario. Si riporta, qui di
seguito, la massima ricavabile dalla sentenza della Comissione
Tributaria Provinciale di Lecco del 21.12.2005, n. 69, peraltro
riportata sul sito ministeriale:
Intitolazione:
Ici - Base imponibile - Contratto di
leasing - Prezzo di
riscatto - Utilizzabilita' come base imponibile -
Esclusione - |
Massima:
Il prezzo di riscatto non puo' essere utilizzato
ai fini Ici come base
imponibile perche', per sua natura, ha rilevanza
ai fini del rapporto
negoziale intercorso tra le parti intervenute nel
contratto di leasing e,
certamente, non ha rilevanza ai fini dell'applicazione
dell'imposta comunale
sugli
immobili.
|
Ora,
la ricostruzione della base imponibile dovrà far riferimento al
valore dell’immobile determinato nel contratto di leasing, con
rivalutazione del medesimo sulla base dei coefficiente stabiliti dai
decreti ministeriali, tenendo conto dell’anno di acquisizione
aziendale dal bene da parte del locatario.
Per
riscontrare tale valore è quindi necessario far riferimento non al
registro dei cespiti ammortizzabili di cui allo articolo 16 del DPR
600 del 1973, ma al contratto di leasing, mentre a tale registro si
dovrà far riferimento per la verifica dei costi incrementativi
sostenuti dal soggetto passivo, da rivalutarsi in base ai
coefficienti di cui ai citati decreti, tenendo conto per la
rivalutazione dell’anno di formazione del costo.
In
conclusione, la base imponibile risulterà pari alla sommatoria del
valore contrattuale rivaluto e dei costi incrementativi, pure essi
rivalutati. |