A
prescindere che tale calcolo dovrebbe essere eseguito dal curatore e
caso mai controllato dal Comune, si fa rilevare che per i beni
compresi nella procedura fallimentare si deve far riferimento alla
speciale disciplina imposta dal comma 6 dello articolo 10 del
D.Lgs.n.504/92 che così dispone:
“Per
gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta
amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso
rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata,
nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita.
Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine
di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato; entro lo
stesso termine deve essere presentata la dichiarazione”
Ne
consegue che per tali immobili il Comune non deve emettere avvisi di
accertamento, se non dopo che il prezzo di aggiudicazione sia
stato incassato e siano trascorsi da tale momento almeno tre mesi.
Per tale credito d’imposta il Comune non deve insinuarsi, quindi,
nel passivo fallimentare (insinuazione necessaria per l’ICI solo per
i debiti di imposta del fallito prima della apertura della
procedura), essendo il credito del Comune dovuto dalla procedura “in
prededuzione” del prezzo di aggiudicazione, nel senso che prima il
curatore deve versare l’ICI per l’intero periodo fallimentare e poi
versare nello attivo quello che rimane.
Ora,
va da sé che i termini di decadenza previsti attualmente dallo
articolo 11 del D.lgs.n.504/92 decorrono non dall’anno di competenza
della obbligazione tributaria, ma dal termine sopra indicato e nel
caso suo a decorrere quindi dall’ 11/07/06 (data del decreto di
trasferimento del Tribunale di T.).
Valgono, invece, le regole generali di determinazione annuale
della base imponibile, la quale una volta determinata ai sensi
dello articolo 5 di tale decreto dovrà essere assoggettata con
l’aliquota stabilita dal Comune per la specifica annualità e per
tale tipologia di immobili. In sintesi, determini con le regole
usuali la base imponibile di ogni annualità a decorrere dal 1993 e
fino al 30 giugno 2007 e per ogni annualità moltiplichi la base
imponibile (la quale potrebbe variare ogni anno) per l’aliquota
stabilita dal Comune per ogni singola annualità. La sommatoria
dell’imposta dovuta per i vari periodi di imposta costituisce il
versamento complessivo che il curatore dovrà effettuare. Solo
trascorso tre mesi da tale termine il Comune è legittimato ad
accertare non solo l’ICI complessivamente dovuta, ma anche la
sanzione per omessa denuncia e gli interessi moratori da calcolarsi
però solo data in cui il versamento avrebbe dovuto essere eseguito.
Particolare attenzione dovrà essere posta nel caso di immobili del
gruppo D, sprovvisti di rendita catastale che successivamente
l’abbiano ricevuta. In tale ipotesi è necessario determinare il
valore contabile fino all’anno di attribuzione della rendita
catastale, mentre questa ultima regolerà la formazione della base
imponibile degli esercizi successivi. Al riguardo la Corte di
Cassazione ha confermato la legittimità di tale interpretazione con
la sentenza n. 20575 del 24 ottobre 2005, respingendo tentativi dei
curatori che per l’intero periodo utilizzavano la rendita catastale
quando per gli immobili del gruppo D la rendita catastale risultava
minore. |