235.
Il 17.04.2004 veniva adottato il preliminare della variante
strutturale al PRGC;
dal
17.04.2004, pertanto, si entrava nel periodo "di salvaguardia";
·
conseguentemente, i contribuenti proprietari di terreni, che non
erano più considerati edificabili dal preliminare della variante
strutturale al PRGC, ricevevano una comunicazione specifica;
·
il
05.03.2005 veniva adottato il definitivo della variante strutturale
al PRGC;
·
attualmente la variante strutturale al PRGC è in corso di
approvazione da parte della Regione Piemonte;
·
nel
mese di ottobre 2006 il Comune provvedeva a notificare ai
contribuenti proprietari di terreni inseriti come edificabili nella
variante strutturale al PRGC una comunicazione di attribuzione
natura di area fabbricabile, ai sensi delle innovazioni introdotte
dal comma 2 dell’articolo 36 del decreto legge 223 del 2006 c.d.
“Decreto Bersani”. In tale comunicazione venivano indicate le
particelle inserite come edificabili, con allegato estratto del PRGC
e mappa catastale. Veniva specificata la tassabilità delle aree a
far data dall'adozione della variante al PRGC (aprile 2004),
invitando il contribuente a provvedere al versamento di quanto
dovuto (senza sanzioni ed interessi) entro 30 giorni dalla notifica.
·
un
contribuente, avendo ricevuto la comunicazione di cui sopra, ha
presentato a questo Ufficio la seguente, della quale si riportano i
passaggi fondamentali: "...
comunica con la presente che non ritiene dovuta l'imposta ICI
pregressa ed afferente alla variazione di destinazione del predetto
terreno prevista con PRG ...." " ... La scrivente ritiene, infatti,
che non siano state rispettate le condizioni dettate dall'art.31
della L. 289/02 dove si prevede che ... ... ... " "poichè tale
avviso non risulta precedentemente trasmesso nel rispetto di dette
modalità, non è stato possibileinformare tempestivamente riguardo
l'interesse, che si ribadisce, di mantenere la precedente natura del
terreno in questione e non risulta neppure determinato un termine
retroattivo per l'esercizio dell'imposizione fiscale. ...".
Secondo la nostra interpretazione, esposta già verbalmente al
contribuente, la comunicazione di cui all'art. 31 della L.289/02 era
per finalità tributarie, e non urbanistiche, pertanto il Comune era
tenuto alla comunicazione solo dal momento della tassabilità delle
aree (intesa, precedentemente al Decreto Bersani, dal momento
dell'approvazione da parte della Regione). |