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ICI 2006

DOMANDA:

235. Il 17.04.2004 veniva adottato il preliminare della variante strutturale al PRGC;

dal 17.04.2004, pertanto, si entrava nel periodo "di salvaguardia";

·       conseguentemente, i contribuenti proprietari di terreni, che non erano più considerati edificabili dal preliminare della variante strutturale al PRGC, ricevevano una comunicazione specifica;

·       il 05.03.2005 veniva adottato il definitivo della variante strutturale al PRGC;

·       attualmente la variante strutturale al PRGC è in corso di approvazione da parte della Regione Piemonte;

·       nel mese di ottobre 2006 il Comune provvedeva a notificare ai contribuenti proprietari di terreni inseriti come edificabili nella variante strutturale al PRGC una comunicazione di attribuzione natura di area fabbricabile, ai sensi delle innovazioni introdotte dal comma 2 dell’articolo 36 del decreto legge 223 del 2006 c.d. “Decreto Bersani”. In tale comunicazione venivano indicate le particelle inserite come edificabili, con allegato estratto del PRGC e mappa catastale. Veniva specificata la tassabilità delle aree a far data dall'adozione della variante al PRGC (aprile 2004), invitando il contribuente a provvedere al versamento di quanto dovuto (senza sanzioni ed interessi) entro 30 giorni dalla notifica.

·       un contribuente, avendo ricevuto la comunicazione di cui sopra, ha presentato a questo Ufficio la seguente, della quale si riportano i passaggi fondamentali: "... comunica con la presente che non ritiene dovuta l'imposta ICI pregressa ed afferente alla variazione di destinazione del predetto terreno prevista con PRG ...." " ... La scrivente ritiene, infatti, che non siano state rispettate le condizioni dettate dall'art.31 della L. 289/02 dove si prevede che ... ... ... " "poichè tale avviso non risulta precedentemente trasmesso nel rispetto di dette modalità, non è stato possibileinformare tempestivamente riguardo l'interesse, che si ribadisce, di mantenere la precedente natura del terreno in questione e non risulta neppure determinato un termine retroattivo per l'esercizio dell'imposizione fiscale. ...".

Secondo la nostra interpretazione, esposta già verbalmente al contribuente, la comunicazione di cui all'art. 31 della L.289/02 era per finalità tributarie, e non urbanistiche, pertanto il Comune era tenuto alla comunicazione solo dal momento della tassabilità delle aree (intesa, precedentemente al Decreto Bersani, dal momento dell'approvazione da parte della Regione).

RISPOSTA:

: A seguito della interpretazione autentica prevista dalla citata disposizione di legge io ho modificato la comunicazione dovuta dal Comune ai sensi della legge 289 del 2002 (che allego nella nuova versione). Infatti, pare chiaro che esiste un concetto di edificabilità tributaria diverso rispetto a quello di edificabilità urbanistica. Tuttavia, l'edificabilità decorre non dalla data in  veniva adottato il preliminare della variante strutturale al PRGC ma dalla data veniva adottato il definitivo della variante strutturale al PRGC.

Ora, ritengo, in disaccordo con il contribuente, che il ritardo della comunicazione della edificabilità (fiscale) del terreno da parte  del Comune, determini la scusabilità dello errore compiuto dal contribuente con la non applicazione delle sanzioni per i soli versamenti effettuati prima della notifica di tale atto da parte del Comune.

Ovviamente, l'inedificabilità nel caso da Lei indicato decorrerà sin dal 17 aprile 2004, mentre l'espandersi del diritto di edificabilità decorre dal 5 marzo 2005.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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