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ICI 2006

DOMANDA:

236. Una associazione "disabili insieme", già proprietaria di un edificio utilizzato e posseduto da questa stessa ONLUS per fini non commerciali ma SOCIO ASSISTENZIALI (CASA ALLOGGIO) ha avuto in donazione n. 4 box in data 20.12.2004. In data successiva ovvero 04.07.2005 la stessa decide di privarsi di n. 2 box con regolare contratto di compravendita. I box non sono mai stati utilizzati dall'associazione.

Domanda

L'esenzione spetta anche per tali box di proprietà oppure  tale esenzione è limitata alla casa alloggio (identificata con A3)

RISPOSTA:

: Le ONLUS non sono esenti di diritto dal pagamento dell'ICI, ma solo se il comune abbia recepito tale facoltà nel proprio regolamento ai sensi dello articolo 21 del D.lgs.n.460/97.

Ora, a prescindere dal fatto che con ogni probabilità il soggetto è una cooperativa sociale e quindi già di per sé Ente commerciale, l'attività esercitata è commerciale soggetta ad IVA, con la conseguenza che l'esenzione non compete, a nulla rilevando la categoria degli immobili posseduti.

In conclusione, salvo che il comune non abbia previsto per le ONLUS l'esenzione, l'istituto in argomento è normalmente da assoggettare ad ICI, non essendo mai soddisfatte le condizioni poste per l'esenzione dalla lettera i) dello articolo 7 del D.Lgs.n.504/92.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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