Una
attenta lettura della lettera i) dello articolo 7 del
D.Lgs.n.504/92, porta a ritenere che l'esenzione in argomento sia
condizionata al contemporaneo soddisfacimento di due condizioni:
a) Ente non commerciale che non abbia per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di una attività commerciale;
b) utilizzo non commerciale dell'immobile.
Ora, nel caso indicato è soddisfatta solo la condizione a), mentre
non risulta soddisfatta quella b), posto che il pagamento di rette
di frequenza costituisce esercizio di una attività commerciale.
A conferma, si riporta la massima ricavabile dalla sentenza
seguente, avvertendo comunque che non c'é peggior sordo di chi non
vuol sentire:
In tema di i.c.i., l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett.
i, d.lg. 30 dicembre 1992 n. 504, spetta a condizione che gli
immobili - appartenenti ai soggetti di cui all'art. 87, comma 1,
lett. c, d.P.R. 22 dicembre 1986 n.
917 - siano destinati esclusivamente allo svolgimento di una delle
attività contemplate nella norma medesima, tra le quali, nel caso
degli enti ecclesiastici, anche quelle indicate nel richiamato art.
16, lett. a, l. 20
maggio 1985 n. 222 (attività di religione o di culto, cioè dirette
all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del
clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi,
all'educazione cristiana). Ne consegue che il beneficio
dell'esenzione dall'imposta non spetta in relazione agli immobili,
appartenenti ad un ente ecclesiastico -
come pure agli enti di istruzione e beneficenza, ai quali quelli
ecclesiastici aventi fine di religione o di culto sono, ai fini
tributari, equiparati ex art. 7 l. 25 marzo 1985 n. 121 - che siano
destinati allo svolgimento di attività oggettivamente commerciali
(nella fattispecie, gestione di pensionati con pagamento di rette).
Cassazione civile , sez. trib., 08 marzo 2004, n. 4645 |