: L'obbligazione tributaria trova il suo
presupposto nella legge statale, così che in assenza di una
disposizione di legge non è possibile al Comune introdurre nel
rapporto giuridico sottostante agevolazioni o penalizazioni non
prevista dalla legge.
Ora, né il comma 2 dello articolo 5 del
D.Lgs.n.504/92 (che prevede in sintesi che la base imponibile è
costituita per i fabbricati dalla r.c. che risulta in catasto alla
data del primo gennaio di ciascun anno) né l'articolo 6 del predetto
decreto escludono, non prevedendola, tale facoltà.
Si rammenta, invece, che ben differenti sono le
condizioni poste dal comma 86, dello articolo 1 della legge n.
549/95, che sotto si riporta, che ammettono agevolazioni solo nel
caso di esecuzioni di opere pubbliche che si protraggono per oltre
sei mesi:
86. I comuni possono deliberare agevolazioni
sui tributi di loro competenza, fino alla totale esenzione per gli
esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al
traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di
opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. |