241. A
……. ha sede l'ex scuola convitto per infermiere, di proprietà di una
congregazione di suore che beneficiano dell'esenzione ICI di cui
all'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 504/1992, perchè sono una
ONLUS e perchè l'immobile è adibito ad attività ricettive (danno
alloggio agli studenti universitari).
Ora avrebbero la possibilità di affittare due o tre locali di quella
grande struttura ad un'altra ONLUS.
Ovviamente per quei locali locati perderebbero il diritto
all'esenzione, ma che ne sarebbe del resto della struttura?
Naturalmente le suore non vorrebbero perdere l'esenzione sul resto.
E' possibile quindi "isolare" i locali dati in affitto oppure c'è il
rischio che l'intera struttura perda l'esenzione? |
: In
via preliminare, devo dire che l'esenzione in argomento potrebbe
trovare applicazione solo nel caso in cui gli studenti universitari
utilizzino tale struttura senza pagare alcun canone, perché di
contro la destinazione corrispondente è commerciale, come peraltro
confermato da sentenza della Corte di Cassazione. Ovviamente, nel
caso in cui una parte della strutture avesse entrambe i requisiti
per ottenere l'esenzione (condizione soggettive e condizione
oggettiva), mentre la restante parte solo quella soggettiva e non
quella oggettiva (finalità commerciale) potrebbero mantenere
l'esenzione per la parte esente scindendo gli immobili
catastalmente.
In
conclusione, ho seri dubbi che già ora la parte data in uso agli
studenti sia esente perché non basta esser e ONLUS per essere
esenti, dopo l'abrogazione della normariva con ilDL 223/06
convertito dalla legge 248/06). Probabilmente, vi saranno parti
esenti ed altre da assoggettare, con conseguente necessità di
scindere catastalmente gli immobili. |