ICI 2006 |
DOMANDA: |
244. Il D.L. n.223 del 04/07/2006, successivamente convertito in
Legge, all'art.36 comma 2 stabilisce che " un'area è da considerare
fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo
strumento urbanistico generale adottato dal Comune indipendentemente
dalla approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti
attuativi del medesimo".
Premetto che il ns. Regolamento Comunale dell'I.C.I. sin dalla sua
adozione (entrato in vigore dal 01/01/1999) all'Art.3 cita " Per la
sussistenza della edificabilità dell'area è sufficiente la sola
previsione di tale caratteristica nel piano regolatore generale,
definitivamente approvato ed esecutivo a tutti gli effetti.". Alla
luce di quanto sopra Le chiedo, alcuni lotti inseriti con variante
al PRG approvata in data 29/10/2002 ai fini dell'applicazione
dell'imposta ICI
sono da considerarsi aree edificabili a decorrere da tale data
oppure a decorrere dalla data di adozione (quindi retro agendo
l'applicazione dell'imposta ICI sull'area)? |
RISPOSTA: |
Alla luce della normativa citata le aree divengono edificabili
comunque da quando il Comune ha approvato in via definitiva il PRG e
quindi dopo avere accolto le osservazioni. In sintesi, la norma non
fa che anticipare a tale data la rilevanza edificabile delle aree.
Quindi è dalla data di approvazione del PRG e non da deliberazioni
antecedenti connesse al procedimento amministrativo di cui trattasi |
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