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ICI 2006

DOMANDA:

247. Da circa un anno stiamo effettuando l’attività di liquidazione/accertamento ICI e, nei casi di omessa denuncia, sia in presenza di regolare versamento che in presenza di omesso o parziale versamento, è stata applicata la sanzione per omessa denuncia (100% dell’imposta dovuta), riducibile a ¼ con adesione, per ciascun anno, applicando il cumulo materiale.

Nei casi di omessa denuncia con regolare versamento, a seguito di richiesta formulata dal contribuente per la revisione in autotutela degli avvisi, è stata applicata un’unica sanzione per tutte le annualità, per errore formale di € 63,00 (€ 51,00 + ¼) (art. 12 comma 1 D. Lgs. 472). Credo che forse, volendo applicare l’istituto del cumulo giuridico e della continuazione, rappresentando tale violazione “un concorso formale omogeneo”, avremmo dovuto applicare la sanzione base (100% dell’imposta dovuta) aumentata dalla metà al triplo, riducibile a ¼ con adesione (art. 12 comma 5 D. Lgs 472).

Non capisco bene la differenza tra il comma 1 e il comma 5…

RISPOSTA:
Avete applicato correttamente la norma. Infatti, il comma 1, in sintesi, va a colpire la reiterazioni di carattere formale, mentre il comma 5 colpisce la reiterazione di violazioni di carattere sostanziale, quali l'omessa od infedele denuncia in assenza od in carenza di versamento.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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