247.
Da circa un anno stiamo effettuando l’attività di
liquidazione/accertamento ICI e, nei casi di omessa denuncia,
sia in presenza di regolare versamento che in presenza di omesso o
parziale versamento, è stata applicata la sanzione per omessa
denuncia (100% dell’imposta dovuta), riducibile a ¼ con adesione,
per ciascun anno, applicando il cumulo materiale.
Nei
casi di omessa denuncia con regolare versamento, a seguito di
richiesta formulata dal contribuente per la revisione in autotutela
degli avvisi, è stata applicata un’unica sanzione per tutte le
annualità, per errore formale di € 63,00 (€ 51,00 + ¼) (art. 12
comma 1 D. Lgs. 472). Credo che forse, volendo applicare
l’istituto del cumulo giuridico e della continuazione,
rappresentando tale violazione “un concorso formale omogeneo”,
avremmo dovuto applicare la sanzione base (100% dell’imposta dovuta)
aumentata dalla metà al triplo, riducibile a ¼ con adesione (art. 12
comma 5 D. Lgs 472).
Non
capisco bene la differenza tra il comma 1 e il comma 5… |