: In
via preliminare, si precisa che le indicazioni fornite dalle Poste
sono corrette. Infatti, pgni atto impositivo ha la propria
autonomia, così che individuale e separata deve essere la notifica
di ogni singolo atto a cui dovrà fare specifico riferimento una
apposita busta. Anzi, la notifica di più atti in una sola busta ha
dato luogo a contenziosi perdenti per il Comune. Infatti, il
ricorrente sosteneva che contrariamente alle indicazioni esterne
nella busta vi era soltanto un atto. Ora, al giudice tributario non
rstava che accogliere il ricorso in base al principio del nostro
ordinamente giuridico per il quale la buona fede (del contribuente)
è presunta e la malafede (del Comune in questo caso) deve essere
dimostrata.
Ora,
la notifica degli atti amministrativi, al pari degli atti civili che
penali è effettuata ai sensi della legge 890 del 1982 che allo
articolo 1 così dispone:
"Art.
1.
In materia civile, amministrativa e penale, l'ufficiale giudiziario
può avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti,
salvo che l'autorità giudiziaria disponga o la parte richieda che la
notificazione sia eseguita personalmente".
L'articolo 10 di tale legge così dispone:
"Articolo
12
Art.
12.
Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della
posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che adotta l'atto
stesso (1).
Nel caso in cui il predetto ufficio possa avvalersi del disposto
dell'articolo 54 del codice postale e delle telecomunicazioni, le
tasse di spedizione dei pieghi sono poste a carico del destinatario.
Se il destinatario o le persone alle quali è autorizzata la consegna
del piego rifiutino di pagare le predette tasse, il piego si
considera rifiutato e la notificazione si ha come eseguita.
(1) Comma così sostituito dall'articolo
10 della legge 3 agosto 1999, n. 265.
L'articolo 14 della presente legge estende l'applicabilità della
norma anche alla notifica degli atti impositivi:
"Art.
14.
La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge
devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l'impiego
di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente
dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura
degli ufficiali giudiziari dei messi comunali ovvero dei messi
speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria secondo le
modalità previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti
di cui agli articoli 62,
45 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e
60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché le altre
modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole
leggi di imposta (1).
Qualora i messi comunali e i messi speciali autorizzati
dall'Amministrazione finanziaria si avvalgano del sistema di
notifica a mezzo posta, il compenso loro spettante ai sensi del
primo comma dell'articolo 4 della legge
10 maggio 1976, n. 249, è ridotto della metà.
(1) Comma così modificato dall'articolo
20 della legge 8 maggio 1998, n. 146.
Dalla
lettura delle disposizioni vigenti sono tre i sistemi di notifica
utilizzabili per la notifica degli atti tributari:
1.
notifica mediante atti giudiziari (cartoline verdi);
2.
notifica mediante messo comunale;
3.
notifica mediante raccomandata A.R.
Tale
pluralità di facoltà di notifica viene altresì ulteriormente
confermata dallo articolo 2 del DM 8 gennaio 2001 che acconsente al
Comune di addebitare al contribuente per ogni singola notifica euro
5,16 per i procedimenti di notifica descritti ai numeri 1 e 2 e di
euro 3,10 per la notifica con raccomandata AR:
Articolo 2
Costo della notifica
1.
L'ammontare delle spese di cui al comma 1 dell'art. 1, ripetibile
nei confronti del destinatario dell'atto notificato, è fissato nella
misura unitaria di lire 6.000, pari a 3,10 euro per le notifiche
effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento
e nella misura unitaria di lire 10.000, pari a 5,16 euro, per le
notifiche effettuate ai sensi dell'art. 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dell'art. 14
della legge 20 novembre 1982, n. 890, come modificato dall'art. 20
della legge dell'8 maggio 1998, n. 146.
In
conclusione, ad ofni atto da notificarsi deve corrispondere separata
busta da notificarsi; i sistemi di notifica sono quei tre sopra
descritti, evidenziando comunque che maggiore garanzia, in ordine
alla regolarità della notifica.offrono i primi due procedimenti,
come del resto vuole dimostrare il maggior costo del procedimento
addebitabile al contribuente. |