: Il
comma 336 dello articolo unico della legge 311/04 obbliga codesto
Comune, in via primaria, a notificare tale atto al soggetto che
risulta attualmente titolare del diritto di proprietà dell'immobile.
Infatti, tale comma così dispone:
336. I
comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non
dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto
non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute
variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle
unità immobiliari interessate la presentazione di atti di
aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 19
aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli
elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui
riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è
notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di
notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio.
Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro
novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali
dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico
dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non
accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità
immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e
la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le
violazioni dell'articolo
28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 1939, n. 1249,
e successive modificazioni (103).
Tuittavia, poiché la rendita catastale attribuita seppure
successivamente esplica la propria efficacia retroattiva e poiché al
soggetto cedente va imputata la responsabilità dello errore
compiuto, è necessario, specificando il limite temporale che anche
al soggetto cedente sia notificato tale intimazione, posto che il
Comune potrà recuperare l'ICI da esso dovuta e non corrisposta dal
2000 (anno non caduto in decadenza nel caso di omessa denuncia)
sino alla data della cessione del diritto di proprietà.
Infatti, il comma 337 così dispone:
337.
Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito
della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336
producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a
decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire
la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella
richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta
indicazione, dal 1º gennaio dell'anno di notifica della richiesta
del comune.
Stante
il caso particolare consiglio di contattare l'ufficio del territorio
provinciale, specie per la notifica al cedente, la quale a mio
avviso si rende necessario per permettere il recupero da esso
dovuta, ma nel rispetto dei termini di decadenza. |