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Se un fabbricato è stato costruito abusivamente, l'ICI è dovuta
(risoluzione ministeriale del 06/06/1994); pertanto si procederà al
recupero delle annualità d'imposta non ancora decadute e si attiverà
la procedura per la conseguente regolarizzazione edilizia
(sanatoria).
Se
al contrario il fabbricato costruito abusivamente non è sanabile
sotto il profilo edilizio (in quanto deve essere ad esempio
demolito) l'emissione di eventuali avvisi di accertamento ICI può
eventualmente favorire il proprietario nella presentazione
dell'istanza di sanatoria edilizia? |
L'ICI,
al pari degli altri tributi comunali, quali la tassa rifiuti, la
TOSAP, l'imposta comunale sulla pubblicità, ha carattere reale. Ne
consegue che la pretesa tributaria colpisce la situazione di fatto,
senza che la relativa applicazione comporti la regolarizazione, in
sanatoria dell'abuso amministrativo commesso. Ciò è particolarmente
evidente, per una migliore puntualizzazione della specifica
disciplina, per le altre entrate comunali sopra richiamate, ove
espressamente tale concetto è ribadito attraverso l'ulteriore
applicazione di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a
quella tributaria che va a colpire la violazione amministrativa
connessa allo abuso.
L'unica dovere del Comune, indipendentemente dal settore specifico a
cui è chiamato ad espletare le proporie competenze il singolo
ufficio, sta nel fatto che in presenza di un fatto abusivo che
genera imposta non deve limitarsi ad applicare la norma tributaria,
ma dovrà ordinare al soggetto obbligato di porre termine alla
irregolarità amministrativa, rimuovendo gli elementi di illegalità
ed ordinando la relativa cessazione..
La
risoluzione ministeriale da Lei citata non fa che confermare la
bontà di quanto sopra esposto, quando precisa che
:
"In merito a quanto richiesto con la nota che si riscontra, si
fa presente che sono soggetti all'imposta comunale sugli immobili
(ICI) anche i fabbricati
costruiti abusivamente, indipendentemente dal fatto
che per essi sia stata presentata o meno istanza di sanatoria
edilizia. "
La
distinzione fra fabbricati abusivi regolarizzabili rispetto a quelli
per i quali il Comune dovrà ordinare la demolizione è caso mai da
distinguersi dal punto di vista operativo. Infatti, per i primi il
Comune dovrà ordinare oltre che la regolarizzazione amministrativa
il relativo accatastamento, così come previsto dal comma 336 dello
articolo unico della legge 311 del 2004, con conseguente
applicazione retroattiva della rendita catastale attribuita, così
come previsto dal comma 337 della citata legge, mentre per quelli
non regolarizzabili risulterà indispensabile procedere alla
quantificazione della rendita catastale in via presuntiva,
giustificando in tal senso il perché di tale ricorso negli avvisi di
accertamento, oltre si intende informare l'autorità giudiziaria per
i provvedimenti di competenza, sembrando irrazionale
l'accatastamento di un fabbricato per il quale contestualmente si
ordina al medesimo soggetto la relativa demolizione. |