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ICI 2006

DOMANDA:

252. Se un fabbricato è stato costruito abusivamente, l'ICI è dovuta (risoluzione ministeriale del 06/06/1994); pertanto si procederà al recupero delle annualità d'imposta non ancora decadute e si attiverà la procedura per la conseguente regolarizzazione edilizia (sanatoria).

    Se al contrario il fabbricato costruito abusivamente non è sanabile sotto il profilo edilizio (in quanto deve essere ad esempio demolito) l'emissione di eventuali avvisi di accertamento ICI può eventualmente favorire il proprietario nella presentazione dell'istanza di sanatoria edilizia?

RISPOSTA:

L'ICI, al pari degli altri tributi comunali, quali la tassa rifiuti, la TOSAP, l'imposta comunale sulla pubblicità, ha carattere reale. Ne consegue che la pretesa tributaria colpisce la situazione di fatto, senza che la relativa applicazione comporti la regolarizazione, in sanatoria dell'abuso amministrativo commesso. Ciò è particolarmente evidente, per una migliore puntualizzazione della  specifica disciplina,  per le altre entrate comunali sopra richiamate, ove espressamente tale concetto è ribadito attraverso l'ulteriore applicazione di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quella tributaria che va a colpire la violazione amministrativa connessa allo abuso.

L'unica dovere del Comune, indipendentemente dal settore specifico a cui è chiamato ad espletare le proporie competenze il singolo ufficio, sta nel fatto che  in presenza di un fatto abusivo che genera imposta non deve limitarsi ad applicare la norma tributaria, ma dovrà ordinare al soggetto obbligato di porre termine alla irregolarità amministrativa, rimuovendo gli elementi di illegalità ed ordinando la relativa cessazione..

La risoluzione ministeriale da Lei citata non fa che confermare la bontà di quanto sopra esposto, quando precisa che :
     "In merito a quanto richiesto con la nota che si riscontra, si fa presente che sono soggetti all'imposta comunale sugli immobili (ICI) anche i fabbricati costruiti abusivamente, indipendentemente dal fatto che  per  essi  sia  stata presentata o meno istanza di sanatoria edilizia. "

La distinzione fra fabbricati abusivi regolarizzabili rispetto a quelli per i quali il Comune dovrà ordinare la demolizione è caso mai da distinguersi dal punto di vista operativo. Infatti, per i primi il Comune dovrà ordinare oltre che la regolarizzazione amministrativa il relativo accatastamento, così come previsto dal comma 336 dello articolo unico della legge 311 del 2004, con conseguente applicazione retroattiva della rendita catastale attribuita, così come previsto dal comma 337 della citata legge, mentre per quelli non regolarizzabili risulterà indispensabile procedere alla quantificazione della rendita catastale in via presuntiva, giustificando in tal senso il perché di tale ricorso negli avvisi di accertamento, oltre si intende informare l'autorità giudiziaria per i provvedimenti di competenza, sembrando irrazionale l'accatastamento di un fabbricato per il quale contestualmente si ordina al medesimo soggetto la relativa demolizione.

 

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