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Ci sono capitati in questi ultimi tempi due casi di compravendita di
terreni edificabili, in cui la parte venditrice cedeva alla parte
acquirente la nuda proprietà del terreno edificabile, matenendo a
suo favore l'edificabilità. Per quanto riguarda l'I.C.I., ai fini
della soggettività passiva, ci sembrava comunque corretto prendere
come base imponibile il valore del contratto, anche perchè
confrontando il valore dichiarato nel contratto, rispetto ai valori
"unitari minimi al mq" deliberati dal Comune, risulta che il valore
applicato già tiene conto di tale fatto, essendo l'importo al mq.
inferiore rispetto a quello stabilito dal Comune.
Di
fatto però, finchè la parte venditrice non utilizza l'eventuale
cubatura a disposizione per l'ampliamento dell'immobile di suo
possesso, si verifica una "specie di evasione" ai fini fiscali e
delle imposte da pagare. E' vero che a seguito dell'accatastamento
dell'immobile ampliato/ristrutturato verrà attribuita una nuova
rendita, ma è altrettanto vero che dal momento della vendita alla
suddetta data di accatastamento esiste un beneficio a favore della
"parte venditrice" che non produce effetti fiscalmente.
Cosa ne pensa Lei in merito a questa fattispecie? Sono corrette le
modalità di operare dell'ufficio? |
Mentre
in dottrina ed in giurisprudenza (Cassazione, sentenza 7417 del
2003) si ammette la legittimità dei contratti di cessione di
cubatura, peraltro non incidenti sulla soggettività passiva ICI, ma
solo sulla base imponibile, in considerazione del carattere
obbligatorio e non reale del contratto, ritengo che non siano
legittimi tali contratti, essendo non consentito l'inverso ossia la
cessione della proprietà, trattenendo la capacità edificatoria su un
terreno che non è più nella sfera giuridica del cedente. |