Come
affermato dalla Corte Costituzionale, in tema di tributi comunali il
legislatore tributario ha previsto il principio solve et repete,
come del resto si evince chiaramente dal testo della norma che, ad
esempio, in tema di ICI (articolo 12) non prevede la sospensione nel
caso di ricorso, come invece si prevede in tale sede per altri
tributi erariali. La ragione probabile di tale particolarità sta nel
fatto che se tutti i contribuenti dovessero presentare ricorso il
Comune non potrebbe soddisfare bisogni primari per la collettività
amministrata. Anzi, qualche contribuente ha fatto ricorso in tema di
ICI perché l'iscrizione a ruolo è avvenuta dopo i due anni previsti
da tale articolo. In sintesi, per i tributi comunali e non solo
(anche per l'IVA, per l'imposta di registro,m e per altre imposte
indirette) non trova applicazione la gradualità prevista dallo
articolo 68 del D,lgs.n.546/92 ma l'articolo 69 del predetto
decreto. Per fortuna, per sanare i ritardi dei comuni, sta
provvedendo il disegno di legge finanziaria 2007 che sposta il
termine (massimo) in tre anni da quando la pretesa diventa
definitiva, con la conseguenza che il Comune può (ma non è
obbligato) attendere che la controversia passi in giudicato.
L'articolo 68 sopra citato, invece, trova applicazione per le sole
sanzioni, per le quali il ricorso paralizza la relativa riscossione
e la riscossione relativa della sanzione realizzata per i 2/3 del
deciso dopo la decisione di primo grado e la parte residuale dopo il
secondo grado.
È inammissibile nei sensi di cui in
motivazione, in riferimento agli art. 3, 24, 42, 53, 76 e 113 cost.,
la q.l.c. degli art. 5, comma 7, 12, 17, comma 1 - in relazione agli
art. 22 - 38 e 129 t.u. 22 dicembre 1986 n. 917 e agli art. 1 e 3
d.l. 26 novembre 1992 n. 461 - e 18, comma 3, d.lg. 30 dicembre 1992
n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma
dell'art. 4 l. 23 ottobre 1992 n. 421).
Corte costituzionale, 22 aprile 1997, n. 111 |