Per
gli immobili compresi nel fallimento il termine di decadenza decorre
non dallo anno di competenza, ma dal decreto di aggiudicazione del
giudice della esecuzione, così che risulta recuperabile l'ICI dovuta
per l'intero tale periodo e quindi anche dal 1993, sempre che non
siano trascorsi 5 anni da quando la dichiarazione ed il versamento
dovevano essere eseguiti (tre mesi da tale decreto). |