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ICI 2006

DOMANDA:

261. Il regolamento comunale prevede delle riduzioni sulla base imponibile delle aree edificabili in mancanza dello strumento urbanistico di attuazione e/o del lotto minimo di intervento, consentendo il cumulo delle suddette riduzioni. Il medesimo regolamento subordina il riconoscimento di tali riduzioni alla presentazione di apposita comunicazione che deve essere asseverata dal servizio urbanistica e dispone che solo tale asseveramento costituirà titolo per il servizio tributi.

Un contribuente, ignaro della previsione regolamentare e che ha versato l'ICI sulla base di valori dichiarati, dopo essere venuto a conoscenza di tali riduzioni, produce istanza di rimborso per le annualità precedenti dimostrando che negli anni di riferimento avrebbe avuto diritto alla riduzione.

Il comune rifiuta (con silenzio - rifiuto) l'istanza di rimborso in quanto il contribuente non ha prodotto alcuna comunicazione da far asseverare al servizio urbanistica come previsto dal regolamento. Il contribuente presenta ricorso alla CTP.

E' corretto l'operato dell'Ente? Si chiede un parere in merito.

RISPOSTA:

In via preliminare, tali disposizioni regolamentari risultano illegittime (perché in contrasto con il comma 16 dello articolo 11 quater decies del DL 203/05 convertito dalla legge 248/05 avente valore di interpretazione autentica e con l’articolo 36 comma 2 del DL 223/06 converito dalla legge 248/06) e debbono essere disapplicate, poiché in netto contrasto con le disposizioni di legge vigenti e con la giurisprudenza prevalente in materia. Infatti, la obbligazione tributaria riveste carattere indisponibile, così che la relativa rinuncia comporta l’assunzione di responsabilità di danno erariale a carico dei componenti del Consiglio Comunale.

Se si dovesse prescindere da tali illegittimità regolamentari, invece, il rimborso competerebbe, posta la natura di diritto soggettivo che sembra trasparire da tali disposizioni, tenendo conto poi che gli atti regolamentari del Comune, diversamente dalla legge, non hanno presunzione di conoscenza, non risultando pubblicati, se non come sola nota, sulla Gazzetta Ufficiale, così che la relativa ignoranza risulta scusabile.

 

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