262.
Chiedo
una interpretazione dell'esenzione ICI ai sensi dell'art. 7 comma 1
lettera i alla luce di quanto detto dalla Legge Bersani e se tale
norma ha natura interpretativa.
Nel
caso di un ente non commerciale (requisito soggettivo soddisfatto)
che gestisca una scuola paritaria (per attività didattica si intende
anche un asilo nido o scuola materna?) il fatto che una parte dei
locali venga utilizzato, al pomeriggio, per attività di catechesi o
scoutistiche od oratoriali od estive (centri estivi a pagamento) fa
sì che l'esenzione venga riconosciuta, anche se l'attività didattica
è fornita a pagamento?
Nel
nostro regolamento è stato previsto che l'utilizzatore sia anche
possessore, per cui nel caso che l'eventuale attività didattica sia
svolta da un soggetto terzo (società cooperativa) l'esenzione
decade, ma qualora sia l'attività non a pagamento (ammesso e non
concesso che si possa riconoscere l'esenzione) svolta da soggetti
terzi come ci comportiamo?
Infine, è possibile un atto regolamentare o di indirizzo da parte
della Giunta che definisca eventuali profili che non lascino adito
ad interpretazione? |
:
In via preliminare, si ritiene di evidenziare che la
disposizione da Lei citata non può che avere valore di
interpretazione autentica, mirando il legislatore a superare con
la nuova formulazione i rilievi di illegittimità mossi allo
allargamento della esenzione dall’articolo 7 comma 2 bis del DL
203/05 convertito dalla legge 248/05, giudicato illegittimo dalla
CEE e proprio per questo la norma è stata modificata.
Altresì, si fa rilevare che per il soddisfacimento della qualifica
soggettiva non basta essere enti non commerciali come da voi
rilevato, rendendosi, altresì, necessaria la condizione che i
medesimi non abbiano oggetto esclusivo o principale l’esercizio di
una attività commerciale (condizione questa normalmente verificabile
mediante esame del rendiconto). Tale condizione poi non è mai
soddisfatta dalle società cooperative, come del resto risulta dal
loro inquadramento fra gli enti commerciali di cui alla lettera a)
dello articolo 73 del DPR 917/86, anziché nella lettera b) del
predetto articolo ove invece sono collocati gli Enti sopra
individuati.
Ne
consegue, ad esempio, che un Ente non commerciale che svolge
attività didattica a pagamento non può rientrare nella esenzione non
avendo né il requisito soggettivo né quello oggettivo, posto che il
pagamento di rette di frequenza, per costante giurisprudenza della
Corte di Cassazione, è connesso allo esercizio di una attività
commerciale (Cassazione n. 4645 del 2004). Mentre avrebbe
nell’esempio citato la qualifica soggettiva, ma non quella oggettiva
un Ente religioso.
Resta
ora da esaminare il caso in cui l’ente non commerciale che non abbia
oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale,
quale ad esempio una Parrocchia, utilizzi parzialmente per finalità
commerciali l’immobile, riservandosi un uso residuale della
struttura per finalità non commerciali, come nel caso della
Parrocchia che dia in locazione i locali ad una scuola, riservandosi
il diritto d’uso parziale per le proprie finalità di catechesi e di
educazione cristiana.
Ora, tale decreto così dispone:” l'esenzione disposta dall'articolo
7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, si intende applicabile alle attivita' indicate
nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura
commerciale”
Stando
ad una interpretazione letterale della norma l’esenzione sembrerebbe
competere, ma io personalmente contesto la legittimità di tale
interpretazione, posto che la norma letteralmente interpretata
manterrebbe i vizi di illegittimità costituzionale e quelli
evidenziati dalla CEE, acconsentendo di riprodurre nella sostanza la
precedente disposizione ora sostituita a torto collo dalla nuova. Ad
esempio, basterebbe forse un uso di una sola ora della scuola locata
per il catechismo per confermare l’esenzione? E’ per tale motivo che
io ritengo che l’esenzione debba essere riconosciuta solo nei casi
in cui l’utilizzo commerciale sia diretto, ossia effettuato dallo
stesso Ente, per finalità quasi esclusivamente non commerciali, come
nel caso in cui la sala di riunione utilizzata per la catechesi sia
in via eccezionale locata ad un condominio per l’assemblea
condominiale oppure nel caso del bar parrocchiale che tal volta
somministra in via eccezionale a soggetti diversi, così come nel
caso del cinema parrocchiale affittato in via eccezionale ad una
compagnia teatrale.
In
conclusione, la novella normativa, di dubbia legittimità
costituzionale per i motivi sopra esposti, non può che essere
interpretata che nel senso sopra indicato. |