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ICI 2006

DOMANDA:

266. Un'area edificabile è posseduta da una società semplice che ha la  qualifica di impresa agricola. Negli anni in accertamento non versa sul valore dell'area ma considera il terreno agricolo. Alcuni dei soci sono  coltivatori diretti (sono 2 soci e raggiungono una quota di circa il 30%) e coltivano il terreno, i restanti soci non sono coltivatori diretti.  Il nostro regolamento prevede quanto segue: Le aree di cui al comma 1 del presente articolo non sono considerate fabbricabili qualora siano possedute e condotte da coltivatori diretti o  da imprenditori agricoli a titolo principale iscritti negli appositi elenchi comunali previsti dall’art.11 della Legge 9.1.1936 n.9 e soggetti al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghi coltura, ed all’allevamento di animali. Nel caso di comunione, tale condizione si considera soddisfatta, nei confronti di tutti i contitolari, solo quando le quote appartenenti a coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, così come definiti dall’art.58 del D.Lgs. n.446 del 1977, risultino almeno pari alla metà. L'ufficio intende accertare l'area perchè a nostro avviso non si può considerare terreno agricolo. Visto che l'importo è piuttosto alto vorrei il suo parere. L'atto che andrò a notificare posso inviarlo al legale rappresentante interessato dagli atti (quello in carica negli atti di imposizione accertati) ?

RISPOSTA:
: L'accertamento in rettifica deve essere emesso e per ben due motivi:

a) perché le società semplici sono persone giuridiche, mentre l'articolo 58 del D.Lgs. n.446/97 prevede che tale riconoscimento sia da effettuarsi nei confronti delle persone fisiche iscritte nei ruoli previdenziali ex SCAU;
b) perché comunque i soci qualificati hanno una percentuale inferiore a
quella da voi regolamentata.

Suggerisco per l'anno prossimo di modificare il regolamento e precisare che comunque i contitolari non qualificati debbono pagare e che l'esenzione è limitata agli altri contitolari.

La società semplice non è una comunione (contitolari) e gli accertamenti vanno intestati alla società e  notificati alla sede legale.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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