Una sentenza, seppur autorevole, non ha valore di legge e risolve,
peraltro in modo non definitivo, potendo prodursi ricorso per
Cassazione, solo il caso oggetto della controversia.
Anzi, direi che i contratti di comodato di beni immobili, seppur
verbali, andrebbero registrati, in virtù dei principi imposti dalla
imposta di registro, così che non risulterebbe di per sé sufficiente
per l’ottenimento delle agevolazioni in argomento la presentazione
di una semplice dichiarazione unilaterale da parte del soggetto
passivo.
Solo in via eccezionale il Ministero delle Finanze con la
risoluzione n. 14/E del 2001 ha ritenuto che dall’obbligo si possa
prescindere per i contratti di comodato stipulati fra parenti in
linea stretta.
Ne consegue che tale potestà di esonero dallo obbligo di
registrazione e di produzione del contratto di comodato deve essere
valutato dal singolo Comune. Che poi non sia opportuna la
registrazione questo è altro argomento. Infatti, il costo di
registrazione vanificherebbe di fatto i benefici stabiliti dal
Comune.
In conclusione, la modifica regolamentare citata, seppur non
necessaria, si rende caso mai opportuna. |