corso Magenta, 22 - Brescia - tel. 030 3758827

 

ICI 2006

DOMANDA:

269. Si chiede se a seguito della sentenza CTR Lazio del 28.4.2006, sez. 9, n. 37, al fine di poter usufruire dell'aliquota e della detrazione prevista per l'abitazione principale da parte di un contribuente che ha concesso gratuitamente l'utilizzo dell'immobile ad un familiare, è sufficiente una dichiarazione unilaterale che attesti tale situazione.

Nel vigente regolamento comunale è previsto che per poter usufruire dell'aliquota agevolata e della detrazione risulta necessaria la sussistenza di un contratto di comodato registrato. Pertanto, si rende necessario una modifica del regolamento?

RISPOSTA:

Una sentenza, seppur autorevole, non ha valore di legge e risolve, peraltro in modo non definitivo, potendo prodursi ricorso per Cassazione, solo il caso oggetto della controversia.

Anzi, direi che i contratti di comodato di beni immobili, seppur verbali, andrebbero registrati, in virtù dei principi imposti dalla imposta di registro, così che non risulterebbe di per sé sufficiente per l’ottenimento delle agevolazioni in argomento la presentazione di una semplice dichiarazione unilaterale da parte del soggetto passivo.

Solo in via eccezionale il Ministero delle Finanze con la risoluzione n. 14/E del 2001 ha ritenuto che dall’obbligo si possa prescindere per i contratti di comodato stipulati fra parenti in linea stretta.

Ne consegue che tale potestà di esonero dallo obbligo di registrazione e di produzione del contratto di comodato deve essere valutato dal singolo Comune. Che poi non sia opportuna la registrazione questo è altro argomento. Infatti, il costo di registrazione vanificherebbe di fatto i benefici stabiliti dal Comune.

In conclusione, la modifica regolamentare citata, seppur non necessaria, si rende caso mai opportuna.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

powered by EUROCOPPE s.r.l.