: In
via preliminare, si ritiene non potersi considerare rurale un
fabbricato che non sia posto su terreno agricolo, ma su area
destinata ad insediamenti civili, tanto che ai sensi del recente
decreto legge 262 del 2006 convertito dalla legge 286, sembra
intenzione della Agenzia del Territorio disconoscere tale esenzione
in tale situazione, principalmente per il motivo che in tale ipotesi
il possessore non pagherebbe né per il terreno agricolo né per il
fabbricato.
Dubbi,
poi, sussistono che l'attività così descritta possa considerarsi
rispettosa della legge sullo agriturismo. Infatti, come si dirà in
seguito l'attività di cui trattasi deve soddisfare, in sintesi due
condizioni, non ravvissabili negli elementi descritti:
a)
l'attività agricola vera e propria deve essere prevalente su quella
di agruturismo, che deve esser complementare, ossia costituire una
forma di sostentamento della famiglia agricola;
b) i
prodotti somministrati debbono essere prevalentemente ricavabili dal
fondo agricolo. Ora, i prodotti dichiarati (ma andrebbero verificati
dal Comune (patate, vite castagno, melo e pero, orto, bosco e
vengono somministrati grappa, castagne e frutta, quali prodotti
aziendali) non sembrano idonei a sodisfare l'attività agroturistica
o perché insufficienti o perché estranei al conseguimento di tali
obiettivi.
E'
opportuno qui richiamare quanto al riguardo chiarito dalla circolare
n. 4 del 2006 in tema di agriturismo:
AGRITURISMO
a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta
di campeggiatori;
In
sintesi, i requisiti essenziali, oggettivi e soggettivi, che
configurano e
caratterizzano l’attività di agriturismo sono:
−
l’esistenza di un’azienda agricola condotta da un imprenditore
agricolo ai sensi dell’art. 2135 c.c.;
− l’espletamento di un’attività di
ricezione ed ospitalità in strutture interne
all’azienda suddetta;
− la prevalenza delle attività
agricole (dirette o connesse) rispetto a quella di
gestione dell’agriturismo;
− la somministrazione prevalente di
prodotti propri o derivati da materie prime
direttamente provenienti dal fondo.
L’art. 3 della norma suddetta, recante
disposizioni per l’utilizzazione di locali per
attività agrituristiche, dispone inoltre,
al comma 1, che “Possono essere utilizzati
per
attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti
nel fondo…. I locali
utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto
alle abitazioni rurali.
(omissis)”.
Da quanto rappresentato ne discende che
gli immobili da classare in D/10, in
funzione dell’attività agrituristica in
essi espletata, sulla base del D.P.R. n. 139 del
1998, sono sia quelli aventi caratteri di
ruralità, in quanto immobili propriamente
strumentali all’attività agricola (è il
caso di locali adibiti ad un utilizzo ricettivo nella
stessa abitazione dell'imprenditore
agricolo), sia eventuali altri immobili ricompresi
all’interno dell’azienda agricola,
trasformati o costruiti ex novo, destinati
segnatamente alla ricezione ed ospitalità
dei clienti nell’ambito dell’attività
agrituristica. L’inclusione di tale
attività tra quelle “connesse” al settore agricolo,
pertanto, fa sì che gli immobili in
questione possano definirsi, in senso lato,
strumentali.
I controlli che gli Uffici periferici
dovranno effettuare per l’accertamento della
sussistenza dei requisiti necessari per
il classamento degli immobili in parola nella
b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da
prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi
compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con
preferenza per i prodotti tipici … ;
c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali ivi inclusa la
mescita di vini … ;
d) organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari nella
disponibilità dell’impresa, attività ricreative, culturali
didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di
ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali,
finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio
rurale”.
categoria D/10, sulla base delle indicazioni contenute nella
normativa statale e regionale, dovranno avere ad oggetto:
• il
riscontro del rapporto di connessione e complementarità fra le
attività
agrituristiche e quelle di coltivazione del fondo, silvicoltura,
allevamento del
bestiame “che devono comunque rimanere prevalenti”, con
riferimento al tempo
di
lavoro necessario all’esercizio di dette attività;
• la somministrazione dei pasti e
delle bevande che deve essere costituita
“prevalentemente
da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della
zona”;
• la localizzazione degli ambienti
dedicati all’ospitalità che deve essere interna
all’azienda agricola;
• i
limiti stabiliti dall’ordinamento statale o regionale riguardanti il
numero dei
posti
letto, delle piazzole di sosta per i campeggiatori, degli spazi
dedicati alla
refezione.
Va chiarito, inoltre, che si ritengono
compatibili con l’attività agrituristica, ed in
genere con la ruralità dell’immobile, la
destinazione residenziale, cui è attribuita
una delle categorie del gruppo A20,
e gli immobili con classamento nelle categorie
C/2,
C/3, C/6 e C/7.
Non
appare superfluo evidenziare che, qualora, vengano meno i requisiti
di ruralità che caratterizzano l’attività agrituristica, presi a
riferimento per l’attribuzione della categoria D/10, i soggetti titolari iscritti in catasto hanno
l’obbligo di presentare specifica dichiarazione di variazione, al
fine di non incorrere nelle sanzioni previste
dalla legge.
Si
suggerisce, quindi, dopo aver effettuato opportuno sopralluogo,
oltre che segnalare perplessità al rilascio della ptrescritta
autorizzazione al competente Ufficio regionale, richiedere
all'Agenzia delle Entrate di Brescia, se sussistono o meno, sulla
base dei risultati di tale verifica, i requisiti voluti dalla
circolare ministeriale per la concessione della esenzione richiesta.
Infine, si precisa che qualora fosse da ritenersi rurale tale
fabbricato, esenti risulterebbero i possessori, a nulla rilevando
che i medesimi svolgano o meno attività agricola, avendo, sotto
questo profilo, l'esenzione carattere oggettivo. |