Con
riferimento al quesito di cui all'oggetto, si fa rilevare che la
base imponibile ICI delle aree edificabili, come si evince dalla
lettura dei commi 5 e 6 dello articolo 5 del D.lgs.n.594792, ha
quale riferimento il solo valore dell'area, senza quindi considerare
i costi aggiuntivi, oneri fiscali compresi, quali l'imposta sul
valore aggiunto, l'imposta di registro, le imposte ipotecarie e
catastali.
Ne
consegue che, qualora nell'atto le parti abbiano fatto riferimento
al prezzo di cessione indicato al lordo dell'IVA, la base imponibile
ai fini ICI dovrà essere decurtata da tale tributo, divenendo il
valore di riferimento la base imponibile IVA indicata nella fattura
richiamata nell'atto stesso.
In
definitiva, così procedendo unico e quindi uguale sarà la base
imponibile del cedente rispetto a quella del cessionario
(acquirente). |