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ICI 2006

DOMANDA:

273. E’ pervenuta a questa Amministrazione Comunale una mozione della minoranza consigliare nella quale viene chiesto che, relativamente alla prima casa, venga applicata l’aliquota ICI dello zero per mille, quindi venga esentata dall’ICI. Si chiede cortesemente di comunicare se è possibile esentare dall’ICI la prima casa.

RISPOSTA:

Mentre non è legittimo determinare l'aliquota zero oppure esentare l'abitazione principale (non la prima casa concetto questo di pertinenza dei soli tributi erariali) è possibile determinare una detrazione per l'abitazione principale pari alla imposta dovuta, a condizione che il minore introito non sia posto a carico degli altri possessori, oltre che sia garantito l'equilibrio di bilancio, attraverso altre entrate oppure minor spese.

Riporto qui sotto il testo di legge che fissa tali principi (comma 3 dello articolo 58 del D.Lgs.n.446/97).

3. Limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere stabilita in misura superiore a euro 258,23 e fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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