- -a seguito sentenza della C.C. Sez.Tributaria dell’8 marzo
2004 n. 4645, l’esenzione non compete agli immobili posseduti da
enti ecclesiastici, come pure di istruzione e beneficenza,
equiparati ai fini tributari ex art.7 legge 25 marzo 1985 n. 121,
che siano destinati allo svolgimento di attività oggettivamente
commerciali (gestione di pensionati con pagamento di Rette Ricovero)
- il d.l. 163 del 2005 ha regolamentato l’esenzione
dell’imposta per gli immobili utilizzati per attività di assistenza,
beneficenza,istr. Etc. pur se svolte in forma commerciale, se
connesse a finalità di religione e di culto.
- L’art. 39 del Dl 223 ha stabilito che l’esenzione si possa
rendere applicabile alle attivita’ che non abbiano esclusivamente
natura commerciale.
Possiamo recuperare sul ricovero fin dal 2002 oppure solo dal 2005?
La
nostra parrocchia ha due case per il curato : una abitata dal curato
attuale e l’altra vuota ,(può indicarla come istituzionale ?)
Lo
stesso discorso vale per il secondo cinema che prima era gestito
direttamente dalla Parrocchia e adesso e’ stato chiuso ed e’
pericolante?
RISPOSTA:
: La
novella normativa (articolo 39 del DL 223/convertito dalla legge 248
del 2006) ha efficacia a mio avviso retroattiva. Ora, l'incertezza
interpretativa della disposizione in esame porta a ritenere
recuperabile dal 2002 il tributo, gli interessi moratori ma non le
sanzioni.
Quanto
sopra vale certamente per la casa di riposo. Di contro, ritengo
esenti gli altri fabbricati, non risultando destinati a finalità
commerciali, e ciò sino a quando sia dati in uso a terzi mediante
contratti di locazione o di affitto.
In
conclusione, il recupero deve essere fatto solo per il ricovero, ma
senza sanzioni.