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ICI 2006

DOMANDA:

277. un chiarimento sulla questione Parrocchia :

a proposito del ricovero :

-        -a seguito sentenza della C.C. Sez.Tributaria dell’8 marzo  2004  n. 4645,  l’esenzione non compete agli immobili posseduti da enti ecclesiastici, come pure di istruzione e beneficenza, equiparati ai fini tributari ex art.7 legge 25 marzo 1985 n. 121, che siano destinati allo svolgimento  di attività oggettivamente commerciali (gestione di pensionati con pagamento di Rette Ricovero)

-        il d.l. 163 del 2005 ha regolamentato l’esenzione dell’imposta per gli immobili utilizzati per attività di assistenza, beneficenza,istr. Etc. pur se svolte in forma commerciale, se connesse a finalità di religione e di culto.

-        L’art. 39  del Dl 223 ha stabilito che l’esenzione si possa rendere applicabile alle attivita’ che non abbiano esclusivamente natura commerciale.

Possiamo recuperare sul ricovero fin dal 2002 oppure solo dal 2005?

 

La nostra parrocchia ha due case per il curato : una abitata dal curato attuale e l’altra vuota ,(può indicarla come istituzionale ?)

Lo stesso discorso vale per il secondo cinema  che prima era gestito direttamente dalla Parrocchia e adesso e’ stato chiuso ed e’ pericolante?

RISPOSTA:

: La novella normativa (articolo 39 del DL 223/convertito dalla legge 248 del 2006) ha efficacia a mio avviso retroattiva. Ora, l'incertezza interpretativa della disposizione in esame porta a ritenere recuperabile dal 2002 il tributo, gli interessi moratori ma non le sanzioni.

 

Quanto sopra vale certamente per la casa di riposo. Di contro, ritengo esenti gli altri fabbricati, non risultando destinati a finalità commerciali, e ciò sino a quando sia dati in uso a terzi mediante contratti di locazione o di affitto.

 

In conclusione, il recupero deve essere fatto solo per il ricovero, ma senza sanzioni.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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