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ICI 2006

DOMANDA:

280. In merito alla detrazione di cui all’oggetto si chiede se esiste un limite massimo applicabile e qual è il riferimento normativo.

RISPOSTA:

: Il limite massimo può arrivare sino alla imposta dovuta, così come previsto dal comma 3 dello articolo 58 del D.lgs.n.446/97 che così dispone:

3. Limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere stabilita in misura superiore a euro 258,23 e fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.
In sintesi, attraverso l'applicazione di tale comma si riesce ad escludere dal pagamento l'abitazione principale. Tuttavia il Comune non puà aumenatare l'aliquota delle seconde case e deve ricercare il mancato gettito con il recupero della evasione oppure con altre entrate o come riduzione di spese.

Di contro, sarebbe illegittimo esentare per regolamento le abitazioni principali, come pure stabilire per loro l'aliquota zero poiché manca una norma statale che lo acconsenta.

In sintesi, la detrazione di cui trattasi potrebbe elevarsi da 103,29 a 258, 23 e persino essere pari all'imposta dovuta, a condizione che sia garantito l'equilibrio di bilancio.

 

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