: Il
limite massimo può arrivare sino alla imposta dovuta, così come
previsto dal comma 3 dello articolo 58 del D.lgs.n.446/97 che così
dispone:
3.
Limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo, la detrazione di cui all'articolo 8, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito
dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può
essere stabilita in misura superiore a euro 258,23 e fino a
concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso
il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire una
aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari
tenute a disposizione del contribuente.
In sintesi, attraverso l'applicazione di tale comma si riesce ad
escludere dal pagamento l'abitazione principale. Tuttavia il Comune
non puà aumenatare l'aliquota delle seconde case e deve ricercare il
mancato gettito con il recupero della evasione oppure con altre
entrate o come riduzione di spese.
Di
contro, sarebbe illegittimo esentare per regolamento le abitazioni
principali, come pure stabilire per loro l'aliquota zero poiché
manca una norma statale che lo acconsenta.
In
sintesi, la detrazione di cui trattasi potrebbe elevarsi da 103,29 a
258, 23 e persino essere pari all'imposta dovuta, a condizione che
sia garantito l'equilibrio di bilancio. |