corso Magenta, 22 - Brescia - tel. 030 3758827

 

ICI 2006

DOMANDA:
 

281. Considerando che il nuovo Piano di Governo del Territorio (P.G.T) è stato adottato in data 09 giugno 2006 , approvato in data 17 novembre 2006 e reso efficace dal 20 dicembre 20065 con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia , ai sensi della normativa vigente (art. 13 punto 11. della legge regionale  12/05), si richiede

con quale decorrenza si deve pagare l’ICI di un’  aree fabbricabili che da originaria destinazione rurale E1 (non edificabile) è stata resa edificabile ? Si specifica che la nuova destinazione edificabile di tipo residenziale (denominata ATR- ambito di trasformazione residenziale), è stata prevista  già in fase di adozione e che la previsione urbanistica di dettaglio stabilisce che gli interventi edilizi previsti su tale area per l’edificazione , dovranno essere assoggettati a preventivo “permesso di costruire convenzionato” ( PCC)

Il tributo ICI da corrispondere al Comune per le tali aree edificabili è da considerarsi

·       dal momento dell’ adozione del nuovo P.G.T.,

·       dal momento dell’ approvazione del nuovo P.G.T,

·       dal momento della  sua efficacia o

·       dalla data di stipula dell’atto di convenzione previsto per l’intervento residenziale stesso ?

 
RISPOSTA:
 

: Il comma 2 dello articolo 36 convertito dalla legge 248/06 così dispone:

 2. Ai  fini  dell'applicazione  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  del  testo  unico  delle disposizioni concernenti l'imposta di  registro,  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986,  n.  131,  del  testo  unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, e del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  un'area  e' da considerare
fabbricabile se  utilizzabile  a  scopo  edificatorio  in  base allo strumento urbanistico generale      adottato      dal      comune,     indipendentemente dall'approvazione della  regione  e  dall'adozione  di strumenti attuativi del
medesimo
.        

Sulla base della lettera di tale norma  risulterebbe che l'area divenga edificabile sin dal momento di adozione dello strumento urbanistico generale da parte del Comune. Ora, non risulta chiaro se ol legislatore abbia voluto usare il termine  adozione nel senso voluto dai procedimenti urbanistici oppure se abbia voluto utilizzarlo solo per chiarire che l'area è da considerarsi edificabile indipendentemente dalla approvazione di tale strumento da parte della Regione, strumenti attuativi compresi. In sintesi, la giurisprudenza dovrà chiarire se basta l'adozione dello strumento generale da parte del comune oppure se è necessaria l'approvazione di tale piano da parte del Comune.

Ovviamente spetta al Comune interpretare al momento la norma. Io al momento, tenendo conto del principio nel dubbio pro reo, suggerisco di considerare l'area edificabile dal momento della approvazione dello strumento generale da parte del Comune, lasciando ovviamente al Comune di dare differente interpretazione, così anticipando il momento impositivo delle aree a quello della adozione.

Ora, tale questione risolve il quesito inerente l'edificabilità delle aree, mentre differente è il valore da attribuire alle medesime, così che avremo un valore iniziale minimo da collegarsi al momento della adozione, e valori via via crescenti quando si passi alla approvazione dello strumento generale da parte del Comune, da parte della Regione, quando è approvato lo strumento attuativo dal Comune, ecc.

In sintesi, per quanto riguarda il valore io formulo il seguente principio: il valore aumenta man mano che ci si avvicina al momento della effettiva edificazione. Coloro che utilizzano la metodologia dello estimo denominato della trasformazione edilizia attualizzano il valore in base al tasso ed al tempo prevedibile intercorrente fra la data della presunta ultimazione dei lavori e quello del momento della valutazione.

In conclusione, l'area è da considerarsi edificabile sin dal momento della adozione del provvedimento generale, nel caso di interpretazione letterale del termine e quindi dal 9 giugno 2006 oppure in via prudenziale dal 17 novembre 2006 (come io suggerisco), ma i valori sono ben diversi a seconda degli stati giuridici del suolo che rendano effettiva e non teorica la capacità edificatoria.

Del resto, anche la normativa ICI è chiara. La lettera b) del comma 1 dello articolo 2 del D.Lgs.n.504/92 dice quando un'area è da considerarsi edificabile, mentre per la sua valutazione è necessario riferirsi al comma 5 dello articolo 5 del predetto decreto, che ha riguardo al valore di mercato che essa assume il primo gennaio di ciascun anno.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

powered by EUROCOPPE s.r.l.