285. Si prega di esprimere un parere in merito
alla seguente problematica.
Un contribuente ICI, iscritto all’INPS come
coadiuvante dell’impressa XXXX S.S., richiede il beneficio di cui
all’art. 9, co. 3, d.l. 557/93 convertito in legge 133/94 sostenendo
di avere tutti i requisiti richiesti dalla normativa. Lo scrivente,
invece, nutre fondati dubbi circa il rispetto del requisito previsto
dalla lett. d) posto che l’attività agricola è svolta da un soggetto
terzo, la società appunto e, quindi, in capo al contribuente persona
fisica non risulta alcuna attività agricola. Tuttavia, nella
discussione della pratica con il commercialista di parte sono emerse
perplessità circa la natura dei redditi percepiti dal contribuente
persona fisica (redditi da partecipazione o redditi da attività
agricola?) e il fatto che il contribuente in parola non presenta
dichiarazione dei redditi, perché non tenuto dato il limite minimo e
tanto meno dichiarazione IVA posto che la posizione IVA fa capo alla
società.
Nella speranza di aver fornito tutte le
informazioni necessarie, si resta in attesa di conoscere la
posizione di codesta associazione. |
Una attenta lettura dello articolo 9 del DL 557/93, convertito dalla
legge 133/94, porta a ritenere che i requisiti soggettivi previsti
dalla citata norma siano da individuarsi nel soggetto giuridico che
svolge l’attività agricola. Ora, nel caso descritto il possesso dei
requisiti non deve essere visto avendo riguardo al socio ma avendo
riguardo alla società semplice.
Si veda dunque non la dichiarazione del socio, ma in quello della
società semplice (modello 750) il rispetto dei requisiti di legge.
In particolare, si dovrà controllare il rapporto volume di
affari/reddito imponibile dichiarato e che il reddito dichiarato
della società semplice sia esclusivamente reddito agrario, perché
qualora fossero dichiarati redditi di allevamento oppure di impresa,
almeno secondo giurisprudenza prevalente, si superebbero i limiti
stabiliti per il reddito agrario dallo articolo 32 del DPR 917/86.
Si allega alla presente la normativa attuale che definisce gli
edifici rurali, così che si proceda al controllo della sussistenza
anche degli altri requisiti stabiliti dalla legge. |