Poiché
l'articolo 817 del codice civile non prevede un numero massimo di
unità immobiliari da considerare pertinenze diverrebbe arbitrario e
quindi illegittimo il regolamento comunale che ne limiti il numero.
In tutte le circolari ministeriali, infatti, si parla di pertinenze
e non di pertinenza, senza specificare il numero. Unica cosa è
invece verificare la sussistenza di due requisiti per ciascuna
pertinenza:
a)
coincidenza fra possessore della unità immobiliare e quello delle
pertinenze;
b)
destinazione effettiva della pertinenza al servizio della cosa
principale.
La
residua capacità edificatoria, invece, è problema connessa alle
aree. Ora, l'area residuale non deve essere assoggettata come tale
se è graffata catastalmente al fabbricato, così che sia rivista la
r.c.
Alcuni
cedono ad altri tale capacità (al vicino). In tale ipotesi si
assiste ad una diminuzione del valore dell'area del cedente ed un
accrescimento del valore dell'area del cessionario. Tecnicamente
tale contratto è denominato come cessione di cubatura. Tale
contratto non ha natura reale ma solo obbligatoria. |