Fino
al 31.12. 2000 tale agevolazione non è obbligatoria, così come
previsto dallo aricolo 18 comma 2 della legge 388/2000 che ha
modificato il comma 12 dell'articolo 30 della legge 488 de 1999 che
ora così si legge:
12.
Fino all'anno di imposta 2000 compreso, ai fini dell'imposta
comunale sugli immobili l'aliquota ridotta di cui all'art.
4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 ottobre 1996, n. 556, si applica soltanto agli
immobili adibiti ad abitazione principale, con esclusione di quelli
qualificabili come pertinenze, ai sensi dell'art.
817 del codice civile (3) . |