ICI 2006 |
DOMANDA: |
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299. Un ente ecclesiastico (la curia) è proprietaria di alcuni
fabbricati di interesse storico e di altri adibiti a servizi
sociali (nella fattispecie a casa per ferie - colonia). E'
assoggettabile a ICI per qualche fabbricato? Può trasmettere
qualche eventuale sentenza o circolare? |
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RISPOSTA: |
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Il quadro attuale della normativa in argomento è la seguente:
Ora, tale disposizione è stata sostituita dal comma 1 dello articolo
39 del decreto legge 223 del 2006, convertito dalla legge 248 del
2006, nel seguente testo:
Modifica della disciplina di esenzione dall'ICI
Art. 39.
1. All'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i),
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende
applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non
abbiano esclusivamente
natura commerciale.».
Ricordo che per l'esenzione è necessario soddisfare due condizioni:
a) deve trattarsi di enti non commerciale che non abbia per oggetto
esclusivo o principale l'esercizio di una attività commerciale;
b) l'attività esercitata nel fabbricato non deve avere natura
esclusivamente commerciale.
Ora, nel di enti ecclesiastici è sempre soddisfatta la prima
condizione, mentre la seconda deve essere verificata immobile per
immobile.
In via generale, è uso commerciale quando l'accesso dei terzi è
consentito dietro il pagamento di rette o di canoni.
Sotto questo profilo non è da esentarsi la colonia, le case per
ferie, gli immobili locati, i terreni o le aziende affittate, le
scuole e gli asili.
Intitolazione:
Imposta comunale sugli immobili - Immobili di
proprieta' di enti non commerciali - Destinazione a
fini istituzionali - Modalita' commerciali - Esenzione
dall'imposta - Esclusione.
Massima:
L'esenzione dall'ICI ex art. 7, comma 1, lett. i) del
DLG n. 504 del 1992 spetta a condizione che gli immobili
appartenenti ai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c)
del DPR n. 917/1986 (enti pubblici o privati diversi dalle
societa', residenti nel territorio dello Stato, non aventi per
oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
commerciali) siano destinati allo svolgimento di attivita'
istituzionali dell'ente e che tale attivita' non assuma natura
commerciale (Nel caso di specie, la Corte ha confermato la sentenza
di merito che aveva escluso dalla suddetta esenzione i
locali destinati a scuola materna dall'ente morale, dato che
quest'ultimo non aveva fornito la prova che l'attivita' in
discorso fosse in favore di soggetti non abbienti o i ricavi
eccedenti i costi fossero destinati ad attivita' assistenziali).
*Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e
Tributaria.
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza 8 marzo
2004 n. 4645 (ICI su immobili di ente ecclesiastico destinati a
pensionati con pagamento di rette).
L'esenzione non compete agli immobili posseduti da enti
ecclesiastici, come pure di istruzione e beneficenza, equiparatolo
ai fini tributari ex articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121,
che siano destinati allo
svolgimento di attività oggettivamente commerciali (nella
fattispecie, gestione di pensionati con pagamento di rette
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