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ICI 2006

DOMANDA:
 
299. Un ente ecclesiastico (la curia) è proprietaria di alcuni fabbricati di  interesse storico e di altri adibiti a servizi sociali (nella fattispecie  a casa per ferie - colonia).   E' assoggettabile a ICI per qualche fabbricato?    Può trasmettere qualche eventuale sentenza o circolare?
 
RISPOSTA:
 
Il quadro attuale della normativa in argomento è la seguente:

Ora, tale disposizione è stata sostituita dal comma 1 dello articolo 39 del decreto legge 223 del 2006, convertito dalla legge 248 del 2006, nel seguente testo:

Modifica della disciplina di esenzione dall'ICI

Art. 39.
1. All'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente
natura commerciale.».


Ricordo che per l'esenzione è necessario soddisfare due condizioni:

a) deve trattarsi di enti non commerciale che non abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di una attività commerciale;

b) l'attività esercitata nel fabbricato non deve avere natura esclusivamente commerciale.



Ora, nel di enti ecclesiastici è sempre soddisfatta la prima condizione, mentre la seconda deve essere verificata immobile per immobile.

In via generale, è uso commerciale quando l'accesso dei terzi è consentito dietro il pagamento di rette o di canoni.


Sotto questo profilo non è da esentarsi la colonia, le case per ferie, gli immobili locati, i terreni o le aziende affittate, le scuole e gli asili.

 
      Intitolazione:

      Imposta  comunale    sugli   immobili   -   Immobili  di   proprieta' di enti    non  commerciali  -   Destinazione   a   fini   istituzionali   - Modalita'    commerciali   -   Esenzione   dall'imposta   -   Esclusione.

      Massima:

      L'esenzione dall'ICI  ex  art.  7,  comma  1, lett. i) del DLG n. 504 del 1992 spetta a condizione che gli  immobili appartenenti ai soggetti di cui all'art. 87, comma  1,  lett.  c)  del DPR n. 917/1986 (enti pubblici o privati diversi dalle societa',  residenti  nel territorio dello Stato, non aventi per oggetto esclusivo o  principale  l'esercizio di attivita'
commerciali) siano destinati allo svolgimento  di  attivita'  istituzionali dell'ente e che tale attivita'    non assuma  natura  commerciale (Nel caso di specie, la Corte ha confermato la sentenza di  merito  che  aveva  escluso  dalla  suddetta  esenzione  i locali  destinati a  scuola  materna dall'ente morale, dato che quest'ultimo  non aveva       fornito la  prova  che l'attivita' in discorso fosse in favore di soggetti non   abbienti o   i  ricavi  eccedenti  i  costi  fossero  destinati  ad attivita'  assistenziali
).
      *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e
Tributaria.

      Corte di  Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza 8 marzo 2004 n. 4645 (ICI su immobili di ente ecclesiastico  destinati a pensionati con pagamento di rette).

      L'esenzione non compete agli immobili posseduti da enti ecclesiastici, come pure di istruzione e beneficenza, equiparatolo ai fini tributari ex articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121, che siano destinati allo
svolgimento di attività oggettivamente commerciali (nella fattispecie, gestione di pensionati con pagamento di rette


 

 

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