L’articolo 23 della Costituzione Italiana così dispone:
Articolo 23
Art.
23.
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se
non in base alla legge.
Ora, in assenza di una disposizione di legge non è possibile
imporre a carico di un determinato soggetto alcun adempimento, così
che non risulta legittimo chiedere ai contribuenti la corresponsione
di tale pagamento aggiuntivo.
I concessionari, in sintesi, ritengono giustificabile tale
richiesta aggiuntiva, essendo il contribuente tenuto al pagamento
del tributo senza essere preventivamente avvisato, ipotizzando una
sorta di clausola contrattuale volontaria che interviene
direttamente tra il contribuente ed il concessionario. Mi pare che
nel gergo dei concessionari ciò sia definito “diritto di preavviso”.
Di contro, tale modo di procedere (avviso al contribuente) è
entrato ormai nella prassi generalizzata dei comuni, i quali
ritengono attraverso tale invio di meglio controllare l’esatto
adempimento dei contribuenti, senza che alcun comune applichi tale
onere aggiuntivo.
In conclusione, a tale richiesta, seppure formulata ed attuata
da alcuni concessionari, deve essere data risposta negativa, non
sussistendo alcuna norma che disponga in tal senso e risultando
persino vantaggioso per il Comune l’invio dei bollettini pre
compilati, al fine di una più efficace gestione dei tributi in
argomento. |