Anche se l'ANCI qualche anno fa aveva indiviuato nella Giunta
l'organo competente, io ritengo che sia il Consiglio comunale ai
sensi dell'articolo 42 del D.Lgs.n.267/2000.
Per evitare reiterate deliberazione risulta consigliabile inserire
nel corrispondente regolamento il seguente articolo (vedasi periodo
aggiunto al comma 3).:
Articolo 9 - Pagamento dell'imposta.
1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli
12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, per anno solare di
riferimento
cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre
fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle
relative
disposizioni.
2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante
versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune
ovvero direttamente presso le tesorerie comunali con modalità che
verranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze
ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo
concessionario
anche mediante conto corrente postale. L'attestazione dell'avvenuto
pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Con
decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e
telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello
di
versamento; per il rinnovo della pubblicità di carattere
annuale il pagamento deve essere effettuato entro il mese di aprile
dell’anno di competenza
3. Il comune, per particolari esigenze organizzative, può
consentire il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni
non aventi carattere commerciale.
4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare
l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la
pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate
trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore ad euro
1549,37.
5. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve
essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo
anno
successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica
è
stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione,
entro il 31 dicembre all'anno successivo a quello di scadenza del
periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice
civile. In alternativa, la riscossione coattiva può essere
effettuata con decreto ingiuntivo, ai sensi del regio decreto 14
aprile 1910, n.639.
6. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è
stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato
definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente
può
chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante
apposita istanza. Il comune è tenuto a provvedere nel termine di
novanta giorni. Il rimborso non è dovuto quando l’importo risulta
inferiore ad euro 12,00.
7. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su
beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione
dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di
canoni di locazione o di concessione. |